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Lo sviluppo rapido e la diffusione di Internet hanno prodotto una serie di interrogativi relativamente ai limiti di applicazione della normativa esistente ai sistemi di trasmissione in forma telematica di opere letterarie, artistiche, musicali ed in altri campi. L’obiettivo da raggiungere è quello di garantire il libero uso delle opere protette in ambiente digitale. Ma il diritto “arranca” dietro gli sviluppi della tecnologia. Vediamo di capire qual è la situazione attuale.
IL DIRITTO D’AUTORE E INTERNET, OVVERO ALLARICERCA DI SOLUZIONI.La protezione offerta dalla legge sul diritto d’autore, nota come copyright (diritto di copia), sta acquistando un’importanza crescente con l’evoluzione delle nuove tecnologie ed, in particolare di Internet. Essa consente di proteggere alcune categorie di opere creative, quali i libri, i dischi, le fotografie ed attribuisce all’autore il diritto di riprodurle e distribuirle in esclusiva. Questa stessa normativa protegge anche i software e, presso la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), esiste un apposito registro in cui vengono iscritti i nuovi programmi. Il copyright trova applicazione anche al lavoro pubblicato sul Web.Cos’è il copyright? Il copyright è il diritto che appartiene al possessore della proprietà intellettuale di un oggetto, il quale ne controlla la riproduzione e la diffusione, con qualsiasi mezzo esse vengano effettuate. La proprietà intellettuale spetta, all’atto della creazione di un oggetto, all’autore, ossia a colui che, sfruttando le proprie capacità, lo ha realizzato. Tale opera dell’ingegno, è, quindi protetta sin dal momento della sua creazione, senza che sia necessario alcun deposito formale, come accade per i marchi e per i brevetti. L’autore acquista sulla propria opera il diritto esclusivo di riproduzione, di esecuzione, di diffusione, di distribuzione, di noleggio, di prestito, di elaborazione e trasformazione, che può eventualmente cedere, in tutto o in parte, ad altri facendosi ricompensare per questo. Può, vendere i suoi diritti, ad esempio, per i testi, ad un editore, perdendo da quel momento il possesso del copyright. Il possessore del copyright ha sempre e comunque il diritto di impedire la diffusione del proprio prodotto.Oggetto della tutela del copyright è qualsiasi “prodotto intellettuale” che abbia richiesto abilità intellettive ed artistiche per essere realizzato. Ogni singolo documento del www, ogni singola immagine reperibile in rete (o su un quotidiano o su un libro ) è protetta dal copyright. E’ importante sapere che ogni volta che, con il computer si effettua la copia di qualcosa, si è soggetti al rispetto del diritto d’autore e, quindi alle condizioni imposte dal singolo autore. In assenza di una esplicita autorizzazione del possessore del copyright, che si evidenzia, come tra breve vedremo, con le condizioni di licenza, che accompagnano i vari programmi disponibili in rete, “copiare” costituisce violazione del diritto d’autore. E’ pur vero che l’applicazione rigorosa della normativa esistente in materia ad Internet, ne bloccherebbe completamente le funzionalità. Lo spirito, infatti della connessione mondiale in rete è quello di favorire gratuitamente lo scambio reciproco di informazioni. Proprio per questi motivi, nel dicembre del 1996, gli Stati membri dell’O.M.P.I., Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, in una conferenza diplomatica hanno proceduto alla redazione di un trattato sul diritto d’autore, che permette di introdurre un regime apposito per le libere utilizzazioni on-line e impone l’adozione di rimedi di natura tecnologica per impedire l’illecita copiatura delle opere (come il criptaggio).A questo proposito, è opportuno chiarire che il fatto di poter prelevare da Internet qualcosa gratuitamente non significa che si possa usare gratuitamente. Ciascun programma disponibile in rete viene distribuito, come già accennato sopra, insieme ad opportune condizioni di licenza. La maggior parte del software che si trova sul www è commercializzato secondo la formula detta shareware, che permette il gratuito prelevamento del prodotto e la possibilità di testarlo per un certo periodo di tempo, prima di decidere se acquistarlo o meno. L’acquisto avviene tramite registrazione (to register) come utente autorizzato versando una somma di danaro all’autore. Tuttavia, una parte considerevole dei programmi rinvenuti sul web, comprese le immagini, le FAQ, gli ipertesti possono essere prelevati ed utilizzati gratuitamente.Le altre condizioni di licenza più o meno standardizzate sono:Public Domain (PD), i programmi distribuiti con tale licenza sono liberi dal copyright, infatti l’autore li mette gratuitamente a disposizione di chiunque, rinunciando ai propri diritti. In questo caso, ognuno può copiare, utilizzare, modificare il programma, riutilizzarlo ed inserirlo in altri programmi commerciali;Freware, questi programmi sono copiabili e utilizzabili gratuitamente da chiunque, ma l’autore conserva su di essi i suoi diritti;Cardware, questi programmi sono copiabili ed utilizzabili da chiunque a patto che si invii all’autore una cartolina (alcuni autori richiedono cartoline di argomento specifico a seconda della licenza);Un caso particolare è quello del progetto GNU, cioè un programma collettivo portato avanti da centinaia di programmatori, tesi a creare un insieme di programmi gratuitamente disponibili in rete che sono indicati con la sigla GNU GPL, in cui vi è l’obbligo di accludere alla distribuzione il codice dei programmi.Ritornando alla politica di internet tesa a favorire la libera circolazione delle informazioni, c’è la possibilità di copiare non solo programmi, ma anche ogni ipertesto che si legge, soprattutto per uso personale ed in assenza di espliciti divieti. Ma tale possibilità materiale non implica quella legale. L’autore delle pagine, infatti, possiede i diritti di autore su di esse che si possono esprimere attraverso un’indicazione di copyright: ©, che sottindende la volontà di mantenere sotto controllo la diffusione dell’iperoggetto in questione.Se l’intenzione è quella di copiare l’ipertesto non per uso personale, ma per inserirlo in proprie pagine in rete (per farne un libro su Internet o un CD-ROM), in questo caso è sempre necessario chiederne l’autorizzazione all’autore, a meno che lo stesso non abbia comunicato per iscritto che si possa fare. Le stesse regole valgono per i libri elettronici o per altri testi.A questo proposito è necessario far riferimento all’articolo 2 della legge sul diritto d’autore (n.633/41) che include nell’elenco delle opere protette quelle letterariedrammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, sia in forma scritta che orale. Una opera originale, quindi che abbia i requisiti minimi di creatività è protetta senza ulteriori adempimenti. Come è risaputo, oggi è possibile, per quanto riguarda opere letterarie o testi, ricondurli dalla carta alla forma digitale. Se ciò viene realizzato si può incorrere, se scoperto, oltre che alla rimozione dei testi, alle sanzioni penali previste dall’articolo 171 della succitata legge, che prevede una multa da 52,00 a 2066 euro. E’ però, legittimo effettuare tale riproduzione allorchè siano trascorsi settant’anni dalla morte dell’autore.Per quanto riguarda articoli di attualità, di carattere economico, politico, religioso, pubblicati in riviste o giornali, essi possono essere liberamente riprodotti in altre riviste e/o giornali, a meno che non vi sia stata esplicita riserva ed è fatto obbligo, però, di indicare la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data, il numero della rivista o giornale ed il nome dell’autore se l’articolo è firmato. Tale norma è molto importante se si considera che in rete esistono molti siti di informazione che, senza articoli propri, raccolgono una serie di articoli altrui, riuscendo ad offrire un’informazione varia e completa. Nel caso di utilizzazione sistematica da parte di tali siti di articoli di un medesimo giornale o rivista possono sorgere problemi sotto il profilo della concorrenza sleale ai sensi dell’art. 102 (LDA) e dell’art. 2598 codice civile.Relativamente all’e-mail, esse possono rientrare nella tutela prevista dalla LDA (legge diritto d’autore) se la loro paternità è certa e se hanno carattere epistolare-confidenziale, in questo caso è necessario per la loro pubblicazione e/o riproduzione, il consenso sia dell’autore che del destinatario.Infine, con riferimento ai contenuti dei messaggi dei newgroups, che possono contenere scritti, novelle, racconti, che gli iscritti possono inviare ad altri utenti, la pubblicazione e/o riproduzione di tali contenuti è lecita se autorizzata dall’autore, in caso contrario egli potrà invocare per la violazione dei suoi diritti la tutela che la legge gli accorda.Un altro quesito molto importante in relazione al www è se sia lecito diffondere musica e permetterne il prelievo. L’articolo 2 LDA già citato ricomprende tra le opere protette quelle musicali. Nel momento in cui taluno “diffonde” della musica via Internet, la rende ascoltabile online da un sito e ciò incide sullo specifico diritto di diffusione che è uno dei diritti di utilizzazione economica che la legge assegna all’autore del brano o all’avente causa dei suoi diritti. Per diffusione s’intende far ascoltare musica da un sito a chi è connesso allo stesso, diverso è invece consentire il prelievo di musica dal proprio sito. Pertanto, si può affermare che se viene costruito un sito dal quale è possibile scaricare della musica senza autorizzazione degli autori, si può incorrere nelle sanzioni civili e penali che prevede la legge agli articoli 156 e ss. e 171 e ss. LDA. In via ancora sperimentale, va ricordata l’introduzione da parte della SIAE di una licenza multimediale. Coloro che la sottoscrivono, dietro la corresponsione di una somma di denaro secondo varie modalità, hanno diritto a “riprodurre” nella banca dati del provider le opere del repertorio musicale tutelato dalla SIAE, hanno diritto a “diffondere” tali opere tra gli utenti di Internet ed infine hanno diritto di utilizzare le opere musicali, oggetto della licenza, concedendone il prelievo a chi intende scaricarle. Sono fatti salvi i diritti morali spettanti agli autori dei brani, in quanto il titolare del sito (che ha sottoscritto la suddetta licenza) deve indicare il titolo, gli autori, gli editori e gli artisti interpreti o esecutori di ogni opera musicale utilizzata.Anche le fotografie rientrano nella tutela della LDA. Ai fini della loro utilizzazione su Internet, bisogna indicare il nome del fotografo o dei datori di lavoro o del committente (cioè chi detiene i diritti di utilizzazione economica), la data dell’anno di produzione della fotografia, il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata. Nel caso in cui manchino tali informazioni, la riproduzione è abusiva se il fotografo riesce a provare la malafede del riproduttore. Per quanto riguarda, invece, l’utilizzazione su Internet di fotografie trovate su altri siti, se contengono le informazioni suddette è possibile la loro utilizzazione in siti diversi in cui si sia ottenuta l’autorizzazione alla riproduzione da parte dei soggetti suindicati. Se mancano le informazioni, invece, non sussiste l’obbligo dell’autorizzazione e la riproduzione può avvenire senza problemi. Inoltre, se le foto pubblicate concernino persone, fatti d’attualità o aventi comunque pubblico interesse, la riproduzione è lecita dietro il pagamento al fotografo, se noto, e se la foto contiene le suindicate informazioni.Analogamente in rete si trovano una grande quantità di immagini. Molte di queste sono digitalizzazioni di opere esplicitamente protette da copyright e, quindi non potrebbero essere copiate. Come per gli ipertesti, se il copyright è indicato espressamente, le immagini non possono essere copiate senza l’autorizzazione del possessore di diritti e questo è il caso, per esempio dei fumetti, in assenza di autorizzazione, quindi, si violano i diritti d’autore.I siti e le pagine Web, dunque, possono essere considerati come un grande prodotto multimediale, poiché contengono più elementi, da quelli grafici ai testi alle musiche alle immagini. Di solito le opere multimediali riuniscono più opere originarie, nonché un software che deve gestire le diverse parti organizzandole e coordinandole tra loro.Pertanto, ricopiare una pagina Web e riprodurla altrove sotto altro domain name senza il permesso del titolare del sito, del o dei redattori dei testi, dell’autore dell’impostazione grafica, (se ancora titolari dei diritti), dei creatori materiali del sito, configura violazione dei diritti di proprietà intellettuale di questi soggetti. L’autorizzazione andrà, quindi, richiesta a ciascuno e non semplicemente al titolare del sito.Relativamente alla questione della responsabilità delle azioni commesse tramite un sistema informatico, è ovvio che ogni persona risponde delle proprie azioni, ma il proprietario di un sistema informatico in assenza di un direttore responsabile o insieme a quest’ultimo, è responsabile di tutte le azioni e affermazioni compiute dai suoi utenti e memorizzate sul software, ad esempio aree di discussione o pagine Web e di tutto il software.Un cenno, infine, a conclusione dell’argomento, è da farsi alla S.I.A.E. ed al ruolo svolto dalla stessa in relazione al diritto d’autore.La S.I.A.E ovvero società italiana degli autori ed editori tutela i diritti di sfruttamento economico dell’opera degli autori che le abbiano affidato mandato, cioè concede licenze ed autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere tutelate, riscuote i relativi compensi e li ripartisce agli aventi diritto (autori, editori, eredi ecc.). Per aver tutelati questi diritti, gli autori devono depositare l’opera presso la predetta società. Si distinguono due tipi di deposito: quello di opera inedita, che si effettua prima della pubblicazione dell’opera, alla SIAE sezione opere inedite, e quello di opera pubblicata che invece si effettua presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale società, però, non tutela la paternità dell’opera, infatti il deposito presso di essa non ha valore di prova assoluta di paternità dell’opera, ma è superabile da altra prova certa e assoluta. Nella prova della paternità assume rilevanza la prova del momento temporale della creazione. Per esempio, il sig. Rossi deposita un proprio brano in SIAE nel maggio del 2000. Il sig. Verdi ritiene che il sig. Rossi abbia copiato il brano da una sua canzone non depositata. Se il sig. Verdi riesce a dimostrare in qualunque modo che la sua canzone è stata composta precedentemente a quella del Rossi e, comunque prima di maggio 2000, otterrà il riconoscimento della paternità dell’opera a prescindere dal deposito in SIAE.

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