Posted on

E’ esente da responsabilità l’automobilista che investe il pedone “pirata”. In tema di circolazione stradale anche i pedoni devono attenersi a determinate regole di comportamento la cui inosservanza, nel malaugurato caso d’investimento da parte del conducente di un veicolo, può far ricadere, in tutto o in parte, la responsabilità dell’accaduto sulla stessa vittima.



Il codice della strada impone particolari norme di comportamento, oltre che ai conducenti di un autoveicolo, anche ai pedoni.

In particolare, l’art.190 del Nuovo Codice della Strada prevede che “I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare il senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.

I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprappassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sè o per altri.

È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono, distanza superiore a quella indicata nel comma 2.

. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.

I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.

È vietato ai pedoni effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all’art. 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni.

La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulle carreggiate delle strade.

E’ vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.600 a 145.200″.

I conducenti di veicoli, invece, nei confronti dei pedoni, devono osservare le seguenti regole (art.191 C.d S.):

“Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull’attraversamento medesimo, quando ad essi non sia vietato il passaggio.

….Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

… I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a 484.800″.

Alla luce delle norme indicate, ove si verifichi l’investimento di un pedone da parte di un veicolo, oltre ad esaminare il comportamento del conducente, bisogna valutare se il comportamento imprudente del pedone possa essere considerato concausa o causa esclusiva dell’incidente.

In proposito bisogna distinguere il caso in cui il pedone abbia attraversato la carreggiata fuori delle strisce pedonali e quello in cui abbia effettuato l’attraversamento sulle strisce pedonali.

Nella prima ipotesi, il pedone deve dare la precedenza ai veicoli e, accingendosi ad attraversare, deve assicurarsi che l’attraversamento sia tempestivo e non crei pericoli per sé e per la circolazione. Secondo la giurisprudenza, ciò vuol dire che il pedone deve assicurarsi della possibilità di attraversamento non solo al momento iniziale dell’immissione sulla carreggiata, ma durante tutto lo svolgimento dell’attraversamento e fino al suo completamento. Pertanto, l’inosservanza di tale condotta da parte del pedone ne determina la responsabilità del fatto, eventualmente in concorso col conducente investitore, il quale è tenuto comunque a vincere la presunzione di colpa posta a sua carico dall’art.2054 cod.civ., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nella seconda ipotesi, il conducente di un veicolo ha l’obbligo di accordare la precedenza ai pedoni. In particolare, secondo la giurisprudenza, non solo ha l’obbligo di concedere la precedenza ai pedoni che, al momento, attraversino sulle strisce pedonali o in prossimità, ma, approssimandosi alla zona pedonale, ha l’obbligo di usare maggiore prudenza e limitare adeguatamente la velocità del veicolo. Ciò, però, non significa che i pedoni possono usare indiscriminatamente il proprio diritto di precedenza nell’attraversamento della carreggiata sulle apposite strisce o nelle immediate vicinanze, in quanto gli stessi sono sempre tenuti ad assicurarsi che l’attraversamento non costituisca pericolo per sé o per la circolazione.

Difatti, con una recente pronuncia (n.12751/18-10-2001), la Corte di Cassazione ha affermato che se il “pirata della strada” è il pedone, l’automobilista non è responsabile dell’accaduto, anche se lo investe sulle strisce pedonali. “Le strisce- precisa la Corte- non impongono al conducente dell’auto l’obbligo di fermarsi in ogni caso, come invece il segnale di .stop, ma solo di moderare la velocità nell’approssimarsi alle stesse”. Quindi, se un pedone “pirata” attraversa sulle strisce pedonali all’improvviso, e viene investito la colpa dell’evento è soltanto sua, non del conducente (nel caso di specie, è stato respinto il ricorso di un pedone che chiedeva un risarcimento di 66 milioni per essere stato investito da un automobilista mentre attraversava sulle strisce pedonali. Si era trattato di un attraversamento improvviso, perciò del tutto imprevedibile).

Erminia Acri – Avvocato