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La conversione del capitale sociale ed il trattamento dei costi di transizione all’EURO,
sono gli argomenti principali di questo speciale sul rapporto fra Imprese e introduzione della moneta unica


 


  • La conversione del capitale sociale

Le norme sulla conversione del capitale sociale sono contenute nell’art. 17 del D.Lgs. 213/98, che stabilisce:

a) le società per azioni (alle S.r.l. e alla Cooperative si applicano le medesime regole, in quanto compatibili) convertono in euro il capitale sociale mediante l’applicazione del tasso di cambio lira/euro al valore nominale delle azioni, e arrotondando il risultato ai centesimi;

b) se l’arrotondamento avviene per eccesso Þ
l’aumento del capitale sociale e il corrispondente aumento del valore nominale delle azioni deve avvenire mediante l’utilizzo delle riserve (ivi compresa quella legale, se necessaria, e dei fondi speciali iscritti in bilancio);

c) se l’arrotondamento avviene per difetto Þ
la riduzione del capitale sociale, cui corrisponde la riduzione del valore nominale della azioni, è effettuata mediante accredito della riserva legale.

Ai fini fiscali, il Minfinanze (circolare n. 291/E/1998) ha precisato che, nel caso in cui l’aumento del capitale sociale e del corrispondente valore nominale delle azioni sia effettuato mediante l’utilizzo di riserve o dei fondi speciali iscritti in bilancio, tale aumento gratuito del valore nominale delle azioni non costituisce utile per i soci.

Inoltre, nel caso di eventuale riduzione di capitale esuberante, la quota parte del capitale sociale che è stata formata con questo utilizzo di riserve determinerà una distribuzione di utili, con i conseguenti effetti tributari (dividendi in capo al socio e possibilità di scomputare il credito d’imposta). Ciò è subordinato al fatto che, al momento dell’aumento di capitale, siano state utilizzate riserve formate con utili (queste riserve si considerano formate per prime in caso di distribuzione).

L’eventuale successiva riduzione del capitale, invece, si imputa con precedenza alla parte di aumento di capitale derivante da tali riserve.

Anche l’arrotondamento per difetto e quindi la riduzione del capitale sociale è neutrale in capo ai soci e assume rilevanza solo al momento della distribuzione della riserva legale. Quest’ultima, per la parte formata con la riduzione del capitale sociale, si deve considerare quale riserva di capitale con la conseguenza che non determina dividendi per i soci percipienti.

 

Rilevazione in Partita Doppia

 


a) Rilevazione in P.D. dell’aumento del capitale sociale

______________________ 31/12/1998__________________________

Diversi a Capitale sociale

Riserva staordinaria

Riserva legale

_______________________ ___________________________

 


b) Rilevazione in P.D. della riduzione del capitale sociale

______________________ 31/12/1998__________________________


Capitale sociale a Riserva legale


_______________________ ___________________________

 

  • Il trattamento dei costi di transizione all’euro

L’introduzione dell’euro determina per le imprese rilevanti costi specifici di diversa natura.

Le principali categorie di costi sono le seguenti:

 aggiornamento dei sistemi informatici per l’amministrazione, la contabilità, il magazzino, la fatturazione, etc.;

 sostituzione delle immobilizzazioni materiali (hardware) divenute obsolete;

 costi di formazione e addestramento del personale;

 costi di informazione per la clientela e quelli per l’adeguamento della modulistica;

 costi per consulenze fiscali, amministrative, contabili.

Per il trattamento fiscale di tali costi di transizione il D.Lgs. 213/98 non prevede alcuna disposizione specifica di carattere tributario.

Relativamente ai costi e alle spese sostenuti per l’adeguamento all’euro, il Minfinanze (con la circolare 291/E) ha precisato che “poiché i predetti componenti negativi possono assumere la natura di costi da patrimonializzare ovvero di spese pluriennali, agli stessi si applicano le disposizioni in materia di ammortamento e quelle in materia di spese relative a più esercizi previste dal Tuir. … Qualora le suddette spese siano inquadrabili tra quelle di esercizio, le stesse saranno deducibili, ai fini delle imposte sui redditi, nell’esercizio in cui sono sostenute”.

Si pone pertanto il problema per l’impresa di valutare se tali costi debbano essere considerati costi d’esercizio ovvero spese da capitalizzare, ammortizzabili quindi in più esercizi.

Al riguardo, il principio contabile sull’euro redatto dalla commissione congiunta di Dottori Commercialisti e Ragionieri, stabilisce che sono iscritte tra le immobilizzazioni immateriali dello stato patrimoniale solo quelle attività che non esauriscono la propria utilità nell’esercizio di sostenimento, e che manifestano una capacità di produrre benefici economici futuri.

Di conseguenza, secondo il principio contabile richiamato, “i costi sostenuti per mantenere in efficienza un sistema, un programma o un singolo strumento ed adattarlo a nuove esigenze, sorte a causa di modifiche legislative, devono essere spesati nell’esercizio del loro sostenimento. … Pertanto, poiché i costi di adattamento all’introduzione dell’euro hanno la stessa natura dei costi ordinari, essi vanno imputati per natura nel C.E. tra i costi della produzione”.

In conclusione i costi sostenuti dall’impresa in conseguenza dell’introduzione dell’euro saranno capitalizzati o accantonati solo se ciò è consentito dalla loro natura e destinazione secondo le regole ordinarie.

La Nota Integrativa dovrà indicare i costi per il passaggio all’euro imputati nelle voci del Conto Economico e quelli iscritti nelle voci dell’attivo dello Stato Patrimoniale.

Per stabilire, quindi, il corretto trattamento fiscale dei costi di transizione all’euro, occorre:

a) individuare la natura (pluriennale o meno) di ciascun costo;

b) determinarne l’esercizio di competenza.

Per quanto riguarda il primo punto, una spesa è considerata pluriennale quando sia idonea a manifestare la sua utilità per più esercizi.

Per quanto riguarda la competenza economica, si rileva che i costi connessi all’introduzione dell’euro sono considerati generalmente costi ordinari. Pertanto gli stessi andranno di norma imputati all’esercizio in cui sono sostenuti.

Solamente quando suddetti costi producono benefici futuri individuabili, è consentita la loro capitalizzazione e in tal caso essi dovranno essere sistematicamente ammortizzati nell’arco del periodo in cui sono economicamente utili.

In base a quanto sopra esposto, si possono fare, a titolo d’esempio, le seguenti distinzioni:

a) costi capitalizzabili:

– sostituzione dei beni materiali, quali, ad esempio, computer, componenti dell’hardware, terminali, registratori di cassa;

– cambiamento o ampliamento del software per la gestione aziendale;

b) costi capitalizzabili in funzione del periodo di transizione:

– acquisto di immobilizzazioni tecniche utilizzabili solo nel periodo di transizione per permettere, ad esempio, la gestione della doppia valuta;

– introduzione di sistemi di gestione della contabilità in doppia valuta (ad esempio: programmi software, consulenze informatiche, contabili e fiscali);

c) costi non capitalizzabili:

– costi per l conversione del capitale sociale, ovvero per le modifiche statutarie;

– costi per l’adeguamento della modulistica;

– costi per la formazione del personale;

– costi per la formazione della clientela e altri soggetti terzi alla società;

– costi di pubblicità.

Si precisa, inoltre, che nel caso di capitalizzazione delle “spese di impianto e ampliamento” e di “ricerca e sviluppo e di pubblicità” si rende applicabile la limitazione alla distribuzione degli utili prevista dall’art. 2426 Cod.Civ., in base alla quale, fino al completamento del processo di ammortamento di tali costi, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammortamento dei suddetti costi non ammortizzati.

Una volta individuata la natura dei costi di transizione all’euro, l’impresa dovrà definire il loro trattamento ai fini contabili e fiscali.

Si rileva peraltro che l’introduzione dell’euro non si tradurrà per l’impresa in costi di natura straordinaria, laddove il concetto di straordinarietà è quello definito in base alla IV Direttiva CEE in materia di bilanci. In base alle disposizioni di tale direttiva, infatti, l’aggettivo straordinario non allude all’eccezionalità o anormalità dell’evento, ma all’estraneità della fonte del provento o dell’onere all’attività ordinaria dell’impresa.


a) Costi sostenuti per il cambiamento del software

a.1) Software acquisito a titolo di proprietà o di licenza d’uso a tempo indeterminato Þ
il costo viene contabilizzato tra i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno (voce B.I.3 dello S.P.). Ai fini fiscali l’ammortamento va effettuato in misura non superiore a 1/3 del costo ai sensi dell’art. 68 del Tuir.

a.2) Software acquisito a titolo di licenza d’uso a tempo determinato Þ
il costo va contabilizzato tra le licenze (voce B.I.4 dello S.P.). Ai fini fiscali l’ammortamento va effettuato in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge e, quindi, a quote costanti, a norma dell’art. 68, secondo comma, del Tuir.

Nel caso di acquisto del diritto d’uso di un software cosiddetto “standardizzato”, il costo di acquisto è deducibile, ai fini fiscali, nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio a norma dell’art. 74, comma 3, del Tuir.

 


b) Costi sostenuti per l’acquisto di componenti dell’hardware

Tali costi sono contabilizzati tra le immobilizzazioni materiali (voce B.II.4 dello S.P.) nella voce e vanno ammortizzati, ai fini fiscali, a norma dell’art. 67 del Tuir, secondo le quote di ammortamento stabilite con decreto ministeriale.

c) Costi per l’implementazione dei sistemi di gestione della doppia valuta

Tali costi esplicano la loro utilità nel periodo transitorio 1999-2001. Pertanto andranno capitalizzati e ammortizzati in relazione a tale periodo (max 3 anni).

d) Costi di formazione e addestramento del personale

Tali costi vanno imputati nella voce B9 del C.E. (“costi per il personale”) del bilancio dell’esercizio durante il quale è stato sostenuto il relativo costo. Ai fini Irap il costo sarà, dunque, indeducibile.

e) Altri costi di transizione all’euro

A titolo d’esempio, rientrano tra gli altri costi di transizione: i costi di informazione per la clientela, i costi per l’adeguamento della modulistica, i costi per consulenze contabili, fiscali, informatiche collegate all’introduzione dell’euro.

Tali costi vanno classificati tra i costi attinenti la gestione ordinaria dell’azienda e, quindi, vanno contabilizzati nella voce B (generalmente B7 “costi per servizi”) del C.E..

 

Claudio Livraghi

Dottore Commercialista

Revisore Contabile