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Finalmente un riconoscimento al ruolo ed alle competenze espresse dal non profit


Pochi giorni addietro è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’atto di indirizzo e coordinamento del Governo (D.P.C.M. del 30 marzo 21), adottato ai sensi dell’art. 5, comma 3 della legge n. 328 del 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), a cui si devono attenere gli enti locali, i Comuni e le Regioni in particolare, in materia di servizi sociali, avvalendosi della professionalità e dell’esperienza delle organizzazioni non profit presenti sul territorio, nella gestione dei servizi alla persona.

Tale provvedimento dà gli indirizzi per la regolamentazione dei rapporti tra i comuni e gli enti del terzo settore ai fini dell’affidamento dei servizi alla persona previsti dalla legge n. 328 del 2000, nonché’ per il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore nell’attività di programmazione e progettazione di interventi diretti alla riduzione dei disagi sociali.

Molte e diverse sono le figure soggettive incluse nel terzo settore dal predetto decreto, in particolare: organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, organismi della cooperazione, cooperative sociali, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati non a scopo di lucro.

In ottemperanza a quanto disposto dal Governo, le Regioni devono adottare specifiche misure per:

  • promuovere l’offerta, il miglioramento della qualità’ e l’innovazione dei servizi e degli interventi anche mediante la definizione di specifici requisiti di qualità;
  • favorire la pluralità’ di offerta dei servizi;
  • favorire l’impiego di “forme di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti dei terzo settore”;
  • agevolare forme di coprogettazione tra gli enti locali ed i soggetti del terzo settore per individuare e realizzare progetti sperimentali ed innovativi in materia di sevizi sociali;
  • stabilire procedure di consultazione con gli enti del terzo settore.

Inoltre, le regioni e i comuni devono valorizzare gli apporti del volontariato nel sistema dei servizi ed instaurare rapporti di collaborazione con le organizzazioni di volontariato avvalendosi dello strumento della convenzione di cui alla legge n. 266/1991.

Pertanto, le Regioni devono adottare specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra Comuni e soggetti del terzo settore nell’affidamento dei servizi alla persona, e, in particolare, i Comuni possono acquistare servizi e interventi organizzati dai soggetti del terzo settore, secondo modalità che è compito della Regione definire sulla base dei criteri indicati dal Governo.

Gli stessi Comuni procedono all’aggiudicazione dei servizi sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto di elementi qualitativi, quali le modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori; gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro; la conoscenza delle problematiche sociali del territorio e delle risorse sociali; il rispetto dei trattamenti economici e previdenziali. E’, invece, espressamente vietato procedere all’affidamento dei servizi con il metodo del massimo ribasso.

Il provvedimento si conclude con una disposizione che attribuisce a regioni e comuni il compito di provvede alla crescita del terzo settore con azioni di promozione, qualificazione e sostegno, ivi compresi interventi per l’accesso agevolato al credito e ai fondi europei.

Erminia Acri

Avvocato