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La famiglia, riconosciuta dall’ordinamento giuridico come esigenza fondamentale della persona, è la comunità in cui si realizza essenzialmente il bisogno di solidarietà umana.

La solidarietà va intesa:

  • come solidarietà reciproca dei coniugi, tenuti reciprocamente a comprendersi, sostenersi e rispettarsi, sotto l’aspetto sentimentale, e ad assistersi economicamente (art.143 codice civile);
  • come solidarietà verso i figli, che i genitori sono tenuti a mantenere, istruire ed educare nel rispetto delle loro capacità, aspirazioni ed inclinazioni (art.147 codice civile), fino al raggiungimento della maggiore età (tale obbligo, tuttavia, si protrae, nei confronti di figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, fino a quando gli stessi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica).

Il diritto al mantenimento consiste nell’assistenza materiale necessaria per soddisfare le esigenze di vita dal figlio (vestiario, vitto, alloggio, sport, divertimenti, ecc.) secondo le effettive possibilità economiche dei genitori.

Il diritto all’educazione ed all’istruzione è il diritto dell’essere umano a ricevere gli insegnamenti occorrenti per il raggiungimento della maturità e della preparazione culturale nel rispetto delle sue capacità e delle sue scelte, in modo da trovarsi nelle condizioni migliori per cercare di ottenere un adeguato inserimento sociale mediante un lavoro.

Altresì, fondamentale è l’assistenza morale, che risponde al bisogno del figlio di sviluppare la sua personalità in un ambiente affettivo adeguato. Difatti, presupposto per l’adozione è ‘lo stato di abbandono del minore’, che si ritiene sussistente nei casi di privazione di assistenza morale e materiale del minore.

I diritti del figlio al mantenimento, all’assistenza morale, all’educazione ed istruzione secondo le proprie capacità e le proprie scelte, quindi, devono soddisfare il bisogno dell’essere umano di ricevere l’aiuto e la guida necessari per la formazione della sua personalità.

L’inosservanza degli obblighi imposti ai genitori dall’art.147 codice civile dà luogo all’applicazione di sanzioni penali (art.570 codice penale).

La legge attribuisce ai genitori la ‘potestà genitoriale (art.316 codice civile), nei confronti del figlio minore, che è un insieme di poteri – doveri riconosciuti nell’esclusivo interesse del figlio.

La potestà comprende i poteri decisionali relativi alla cura ed all’educazione del figlio, nonché i poteri di rappresentanza del figlio e di cura dei suoi interessi patrimoniali.

Ma tali poteri devono sempre essere esercitati nell’interesse del figlio e per la formazione della sua personalità.

Proprio perché l’esercizio della potestà è funzionale all’interesse del minore ed alla formazione della sua personalità, man mano che il minore sviluppa la capacità delle proprie scelte di vita, viene meno il motivo del suo assoggettamento alle scelta dei genitori.

Quindi, si ha un ridimensionamento dell’esercizio della potestà nel corso della formazione del figlio.

La potestà spetta ad entrambi i genitori.

La violazione dei doveri ad essa inerenti o l’abuso dei relativi poteri può comportare, per il genitore che vi incorre, la perdita della titolarità della potestà stessa (art.330 cod. civ.).

Anche i figli, dal canto loro, hanno dei doveri nei confronti dei genitori (art.315, 318 cod. civ.):

  • il dovere di rispetto;
  • il dovere di convivere coi genitori (l’obbligo riguarda solo i figli minori);
  • il dovere di contribuire, in relazione al proprio patrimonio, al mantenimento della famiglia finché convivono con essa;
  • il dovere di prestare gli alimenti al genitore che si trovi in stato di bisogno, cioè privo dei mezzi per provvedere al proprio sostentamento (art.433 cod. civ.).

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