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Approfondimenti Tecnici

Breve vademecum sulle scelte da effettuare quando si ipotizza di essere di fronte ad un disagio che i minori ci comunicano con i loro comportamenti.

In una classe, l’insegnante si aspetta di essere ascoltato. Lo studente pure. (Ernest AbbéDell’educazione, 1996)

 Si è scelto appositamente di non mettere la parte seguente… la scelta di Neal, la reazione del papà… Non è scopo di questo articolo sconvolgere ma comprendere.. comprendere questo sottile mondo dell’infanzia e dell’adolescenza, dei rapporti familiari e dell’immane compito che spetta oggi più di un tempo alla scuola e, in particolare, agli insegnanti.

Gli occhi di Neal sono occhi spenti e impauriti e a tratti, guardandolo bene, si riesce a percepire il vuoto, la sofferenza che lo attanaglia e che poi lo porterà al gesto estremo. Il professor Keating intravede i sogni di Neal e la sofferenza di non poterli realizzare a causa di un’educazione rigida e dittatoriale che impedisce qualsiasi comunicazione e confronto in famiglia.

Evidentemente il professor Keating è un insegnante “speciale”… un vero e proprio counselor… ma anche la scuola in cui opera è speciale… è un collegio, è ristretto l’ambito e i ragazzi sono “selezionati” in base all’appartenenza ad un ceto sociale alto. Nella realtà delle nostre scuole pensare di insegnare, fare i counselor, mediare e nel contempo rispettare il mandato istituzionale è un’impresa a dir poco da super eroe.

Le ore sono poche, i programmi sono vasti, lo stipendio non gratifica, i posti molte volte sono precari, molti meccanismi negli alunni si osservano ma non sempre si comprendono, i genitori non sempre sono inclini ad ascoltare da un simile professionista “diagnosi” che toccano la suscettibilità degli stessi esponendo chi lo fa ad un rischio di denuncia per aver “travalicato i limiti della competenza professionale”…

Come si vede da questa sequenza, possono capitare situazioni in cui i genitori chiedono aiuti e suggerimenti e, al contrario, situazioni in cui i genitori non sono disponibili ad ascoltare deduzioni di problemi osservati dal corpo docente che esulano dal profitto meramente scolastico.

I genitori non si aspettano che l’insegnante possa intromettersi in dinamiche adolescenziali o familiari che vivono i loro figli.

Nessuna colpa: semplicemente un retaggio della scuola del passato, un atteggiamento di difesa di chi non ama sentire giudicato il proprio operato di educatore, non vuole mettersi in discussione e quindi non ama che persone non preposte (storicamente non fattivamente) a tale compito lo spingano ad osservare una realtà che ha in sé un problema e quindi un lavoro da fare per risolverlo.

Negligenza, impotenza, ignoranza, paura, … le ragioni sono molteplici e non spetta a noi valutarle. Esiste una realtà: la scuola nel tempo ha subito dei lenti cambiamenti culturali. Da mera agenzia di istruzione è andata via via ad assumere un ruolo educativo vero e proprio ma la trasformazione culturale ancora non è avvenuta del tutto.

A testimonianza di un’attenzione sempre più viva nei confronti del discente della scuola dell’obbligo i nuovi programmi di studio dei futuri docenti hanno inglobato materie psicologiche e pedagogiche; tuttavia ancora ad oggi questi studi non riescono a trovare un loro spazio di applicazione in una scuola che nei fatti rimane comunque “antica” e l’apprendimento di tali materie trova la sua ragion d’essere solo nel modo di insegnare e in una capacità di osservazione molto più acuta.

E questo è un bene. Nei fatti non spetta alla scuola fare diagnosi ma rilevare ipotesi di disagi, problemi, difficoltà che gli alunni possono comunicare con i loro comportamenti, all’interno dell’edificio scolastico.

COSA PUO’ FARE LA SCUOLA PER SOLLEVARE E COADIUVARE L’ATTIVITA’ DEI DOCENTI NEL DURO E SEMPRE PIU’ COMPLESSO COMPITO DI EDUCAZIONE?

Dotarsi di personale esperto in “relazioni d’aiuto” . In molti Paesi esistono diverse figure all’interno della scuola: psicologi, coatching, assistenti sociali e counselor scolastici che provvedono ad accompagnare gli studenti nella loro crescita personale e scolastica, collaborare con i docenti, intervenire in situazioni di bullismo, ristabilire la motivazione allo studio sempre meno sentita dai giovani che, muovendosi nei meandri della rete alla velocità di molti “Mega al secondo”, trovano desueti e anacronistici i programmi didattici, che, invece, li aiuterebbero a spremere le meningi per riflettere in maniera più adeguata, ecc.

Ricordiamo a tale proposito che Neverland No Profit offre professionisti counselor che già stanno facendo esperienze nelle scuole con forti e importanti risultati nei confronti degli alunni. Speriamo che la sensibilità delle scuole e dei dirigenti avverta sempre più la necessità di fare esperienze di questo genere.

 COSA FARE SE SI NOTANO COMPORTAMENTI DESUETI DA PARTE DEGLI ALUNNI?

La risposta, sebbene ancora poco conosciuta è solo una: segnalare ai Servizi Sociali competenti.

Comprendo che dietro la parola “servizi sociali” c’è purtroppo ancora oggi un mostro indefinito e segnalare un’ipotesi di violenza su un minore sembra un passo eccessivo e una rottura del rapporto fiduciario tra scuola e famiglia. Di fatto così non è ed evitare il ricorso a questa forma di collaborazione e tutela del minore prevista della legge, non solo rappresenta una violazione di legge, ma può portare a soluzioni “casarecce” tese a rinviare il più possibile il momento della “denuncia pubblica” e cercare nel frattempo di organizzare soluzioni, sicuramente guidate da buone intenzioni, “fai da te”… : parlare con i genitori per convincerli a cambiare gli atteggiamenti di negligenza evidenti in certe circostanze: trascuratezza, scarsa igiene, lentezza, asocialità, ecchimosi evidenti e ripetute, dichiarazioni di denuncia fatte dai minori nei confronti delle proprie situazioni famigliari …

È chiaro che un elemento importante nella costituzione di questi pensieri è l’opinione su di essi che si è diffusa negli anni e la scarsa comunicazione tra servizi e, di conseguenza, la poca conoscenza che si ha delle rispettive attività e dei rispettivi confini professionali. In particolare, ancora oggi il Servizio Sociale è un mondo poco conosciuto, spesso temuto e malvisto… il pregiudizio “quelli che tolgono i bambini” sicuramente non evoca pensieri positivi.

In realtà “togliere i bambini” non è una punizione: è un intervento (e NON un obiettivo) in mezzo ad altri interventi che sono a disposizione di famiglie che vivono un momento di confusione in cui ormai si è perso il controllo e la finalità ultima di questo intervento è dare respiro alla famiglia (bambino compreso) per poi poter lavorare su quelle dinamiche e quelle ridotte competenze genitoriali che hanno reso invivibile la convivenza per ripristinare un equilibrio più sano per tutti i membri e, nel contempo, concedere al minore di riappropriarsi di tutte quelle forme attraverso le quali si esplica il messaggio “mi prendo cura di te” che per impossibilità provvisoria o permanente, gli sono state negate.

E’ uno dei possibili interventi (valutati volta per volta a seconda della situazione dal Tribunale dei Minorenni dietro relazione dell’Assistente Sociale) che non si accompagna sempre ad un “decadimento della patria potestà” ma, anzi, prevede il ritorno del minore nella propria famiglia.

Accanto e prima di questo intervento (quando la situazione è ancora gestibile all’interno del nucleo familiare) grazie a segnalazioni tempestive si possono attivare altri interventi: assistenza domiciliare educativa, counseling, colloqui di supporto e orientamento, terapia di coppia, progetti “ad hoc”, confronto con i docenti, counseling scolastico, assistenza economica…

Per porre chiarezza sul modo corretto di procedere, mettendo da parte emozioni, paure, sconvolgimenti, moralismi, compassione e tutti gli altri sentimenti umani e comprensibili che assalgono gli adulti quando immaginano di trovarsi di fronte a possibili situazioni di pregiudizio del minore discente, si riporta di seguito il dettato normativo e le scelte operative conseguenti. Sperando di sollevare molti docenti e, soprattutto molti dirigenti, dall’angosciante momento della scelta da operare.

Rifacendoci alla legge allontaneremo potenziali dilemmi di scelta e sensi di colpa conseguenti.

Una prova della correttezza del nostro agire educativo è la felicità del bambino. (M.Montessori)Definizione OMS (Rapporto 202 “Violenza e salute”)

L’abuso o il maltrattamento sull’infanzia è rappresentato da tutte le forme di cattivo trattamento fisico e/o affettivoabuso sessualeincuria o trattamento negligente, nonché sfruttamento sessuale o di altro genere, che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell’ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere.

Obbligatorietà della segnalazione delle situazioni di pregiudizio a carico dei minoriFonti normative

L.698/1975, L.616/1977, L.833/1978: tutti gli operatori socio-sanitari nell’esercizio delle loro funzioni devono vigilare ed assumere iniziative a tutela del minore attivando all’occorrenza l’autorità giudiziaria;

L.184/1983, L.149/2001: tutti i pubblici ufficiali e gli operatori incaricati di pubblico servizio sono tenuti a segnalare all’autorità giudiziaria le situazioni di abbandono morale o materiale a carico di minori;

L. 216/1991: per le situazioni di grave rischio l’istituzione scolastica è tenuta alla segnalazione delle medesime;

L.176/1991: ratifica Convenzione ONU del 1989 Sui diritti dei minori. In base alle leggi suddette, sono tenuti a segnalare le situazioni di disagio minorile tutti gli operatori socio -sanitari che operano nel campo dell’infanzia e anche tutti gli operatori che operano sia nella scuola pubblica che privata. Detti operatori non solo possono, ma anzi debbono segnalare le situazioni di pregiudizio. La mancata segnalazione costituisce, infatti, omissione di atti d’ufficio (art.328 C.P.).

LA SEGNALAZIONE:

La segnalazione è il primo passo per aiutare un bambino che nella famiglia vive una situazione di rischio o di grave difficoltà e va intesa come un momento di condivisione e solidarietà nei confronti del minore. Il rapporto tra Servizi Sociali e Istituzione scolastica in materia di prevenzione ed emersione di situazioni di rischio deve essere improntato alla collaborazione costante, fiducia ed informazione reciproca. Nel rapporto tra operatori lo scambio di informazioni non costituisce violazione della privacy ed è essenziale per realizzare una reale collaborazione nell’interesse dei minori.

La scuola, per la quotidianità dei contatti con gli allievi rappresenta un fondamentale contesto di osservazione e vigilanza avendo la possibilità di cogliere segnali di sofferenza e di disagio che i minori manifestano con i loro comportamenti. La scuola, inoltre, oltre ad avere un rapporto costante con il minore esercita anche un ruolo che tende a favorire la partecipazione delle famiglie, pertanto, è anche il luogo ove si attiva un rapporto significativo con il minore ed i suoi genitori. Il rapporto tra scuola e famiglie deve essere impostato sulla fiducia, sulla trasparenza e sul coinvolgimento. La buona regola di informare la famiglia su tutto quello che si sta facendo con e per il minore trova dei limiti professionali e giuridici solo quando si sia di fronte a situazioni di maltrattamento e abuso o grave pregiudizio

Cosa segnalare nel caso di minori che si trovano in situazioni di pregiudizio.

Si definisce “situazione di pregiudizio” una qualunque situazione in cui un minore viva uno stato di sofferenza, disagio o carenza legato al contesto famigliare in cui vive o al contesto extrafamigliare in cui è inserito, e che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita e di sviluppo. La scuola, attraverso il dirigente scolastico, segnala il minore che a suo parere ed in base alle informazioni di cui è in possesso si trova in una situazione di pregiudizio: ciò che la scuola segnala non è una situazione di accertato pregiudizio ma un’ipotesi di pregiudizio. Spetta, infatti, alla magistratura raccogliere le prove che tale pregiudizio sussista. L’obiettivo della segnalazione è di portare all’attenzione dei Servizi sociali la situazione del bambino per verificarne le condizioni di vita e prendere, se necessario, provvedimenti per aiutarlo.

A chi segnalare

Al responsabile del Servizio Sociale del luogo in cui è ubicata la scuola che provvederà ad un accertamento; nel caso in cui i sospetti venissero confermati e non fosse possibile aiutare il minore con la collaborazione della Famiglia lo stesso provvederà a segnalare a sua volta alla Procura minorile per i provvedimenti di competenza

A seguito della segnalazione il Servizio Sociale prende in carico la situazione e qualora verifichi la sussistenza di un reale pregiudizio in collaborazione con il Tribunale dei minorenni predisporrà e metterà in atto dei progetti di aiuto alla famiglia e/o di tutela del minore.

Nel caso in cui il minore si presenti con lividi, ecchimosi o altri segni di lesioni al fine di garantire la tutela del minore la Scuola contatterà immediatamente il medico della scuola (o il servizio sanitario) per l’eventuale refertazione e l’assistente sociale di territorio.

Qualora questi ultimi non fossero reperibili, la Scuola è tenuta a contattare l’Ufficio Minori della Questura, oppure la Procura per i Minorenni del comune di residenza; di tali segnalazioni dovrà essere data comunicazione scritta al Servizio Sociale Minori competente per territorio.

Cosa segnalare

L’operatore che fa la segnalazione non segnala la certezza in ordine alla commissione del reato in danno al minore ma solo l’esistenza di un sospetto sufficientemente fondato in ordine ai fatti, che qualora accertati, costituiscano un reato. Nel caso di un sospetto di reato l’operatore scolastico non deve raccogliere elementi di prova per avere la certezza che il reato sia stato effettivamente commesso. Così facendo si corre il rischio di mettere in allarme i supposti autori del reato e di inquinare la raccolta degli elementi di prova che compete alla Magistratura Penale.

A chi

ai Servizi Sociali del territorio (tutte le situazioni di pregiudizio, maltrattamento e abuso)

ai servizi sanitari (nel caso ci siano segni fisici evidenti ai fini della refertazione)

La segnalazione di tutte le situazioni citate viene fatta ai Servizi Sociali Territoriali in forma scritta che provvederanno ad inoltrare le segnalazioni alla Autorità Giudiziaria competente: alla Procura della Repubblica presso il Tribunale e al Tribunale per i Minorenni del luogo in cui è ubicata la scuola. Di tale segnalazione sarà informata, per iscritto, anche la Scuola segnalante. L’obbligo di segnalazione della Scuola è adempiuto nel momento in cui è effettuata la segnalazione al Servizio Sociale territoriale (Art. 361/CP).

Per eventuali emergenze, qualora non fossero reperibili i servizi sanitari e/o i Servizi Sociali, la Scuola è tenuta a contattare l’Ufficio Minori della Questura, oppure la Procura per i Minorenni del luogo in cui è ubicata la scuola; di tali segnalazioni dovrà essere data comunicazione scritta al Servizio Sociale Minori competente per territorio.

La Segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale serve per far partire le indagini al fine di appurare se effettivamente sia stato commesso un reato, la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni serve per attivare misure di protezione del bambino. Nel caso di segnalazione penale non vale il principio di trasparenza, chi inoltra la segnalazione non può convocare i genitori e informarli dell’avvenuta denuncia.

In caso di dubbio

il Servizio Sociale competente è a disposizione della Scuola per consultazioni informali rispetto alla necessità di procedere a segnalazioni. Tali consultazioni non sostituiscono la segnalazione e non libereranno i pubblici ufficiali dai propri obblighi.

qualora il Servizio Sociale, in relazione agli accertamenti effettuati, riscontri elementi significativi, assume in carico il caso.

Cose da non fare

non si informa direttamente la famiglia del minore quando vi sono gravi elementi di pregiudizio (segni fisici o rivelazioni di abuso e maltrattamento). Tempi e modi di informazione saranno definiti successivamente tenuto conto delle indicazioni dell’Autorità Giudiziaria

non si informa la persona indicata dal minore quale presunto autore del maltrattamento o abuso e non gli si chiedono chiarimenti,

non si indaga sulla veridicità dei fatti e non si pongono domande al minore o alla persona indicata dal minore né ad altri minori-compagni di scuola su tali fatti.

Qualora si ravvisi l’ipotesi di un reato, infatti, soltanto la segretezza della notizia di reato potrà consentire alle autorità inquirenti la raccolta degli elementi di prova.

Non dobbiamo aver paura di sporcarci le mani… A che servirà averle pulite, se le avremo tenute in tasca? (don L. Milani)

Allegati: riferimenti normativi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Art. 331 c.p.p. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio

Salvo quanto stabilito dall’art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio, devono fare denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico fatto. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile d’ufficio, l’autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

Art. 357 c.p. Nozione del pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali: gli impiegati dello Stato o di un altro ente pubblico che esercitano, permanentemente o temporaneamente, una pubblica funzione legislazione, amministrativa o giudiziaria; ogni altra persona che esercita permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria.

Art. 358 c.p. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono persone incaricate di un pubblico servizio: gli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, i quali prestano, permanentemente o temporaneamente un pubblico servizio; ogni altra persona che presta, permanentemente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, un pubblico servizio.

Art. 361 c.p. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’autorità giudiziaria, o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila a lire un milione. La pena è della reclusione fino ad un anno se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se ritratta di delitto a querela della persona offesa.

Art. 362 c.p. Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizioL’incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all’autorità indicata nell’articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a lire duecentomila.Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa.Art. 571 c.p. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale si applicano le pene stabilite dagli articolo 582 e 583, ridotte a 1/3; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da 3 a 8 anni.

Art. 572 c.p Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli

Chiunque, fuori dai casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, per l’esercizio di una professione o di un’arte è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave si applica la reclusione da 4 a 8 anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da 7 a 15 anni; se ne deriva la morte, si applicato la reclusione da 12 a 20 anni.

Dalla Legge 15 febbraio 1996 n. 66 “Norme contro la violenza sessuale” Art. 609 bis Violenza sessuale

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Art. 609 ter Circostanze aggravanti

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all’art. 609 bis sono commessi: nei confronti di persone che non ha compiuto gli anni quattordici; con l’uso di armi o sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della persona offesa; da una persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; su persona comunque sottoposta a limitazione della libertà personale; nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609 quater Atti sessuali con minorenne

Soggiace alla pena stabilita dall’art. 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: non ha compiuto gli anni quattordici; non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’art. 609 bis, compie atti sessuali con minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino ai due terzi. Si applica la pena di cui all’art. 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609 quinquies Corruzione di minorenne

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

Art. 609 sexies Ignoranza dell’età della persona offesa

Quando i delitti previsti negli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all’art. 609 quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l’ignoranza della persona offesa.

Art. 609 septies Querela di parte

I delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter e 609 quater sono punibili a querele della persona offesa. Salvo quanto previsto dall’articolo 597, terzo comma, il termine di proposizione della querela è di sei mesi. LA querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia d’ufficio: se il fatto di cui all’articolo 609 bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici; se il fatto è commesso dal genitore anche adottivo o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia; se il fatto è commesso da una pubblico ufficiale; se il fatto è connesso con altro delitto per il quale deve procedersi d’ufficio; se il fatto commesso nell’ipotesi di cui all’articolo 609 quater, ultimo comma.

Art. 609 octies Violenza sessuale di gruppo

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609 bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste all’articolo 609 ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minimia importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per che sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e del terzo comma dell’articolo 112

Art. 609 nonies Omissis

Art. 609 decies Comunicazioni al Tribunale per i Minorenni

Quando si procede per alcuno dei delitti degli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, e 609 octies commessi in danno ai minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609 quater, il protutore della Repubblica ne dà notizia al Tribunale per i Minorenni. Nei casi previsti dal primo comma l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall’autorità giudiziaria che procede. In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l’autorità giudiziaria in ogni stato e grado de procedimento.

Dalla Legge 3 agosto 1008 n. 269 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù”Art. 2 Prostituzione minorile

Dopo l’articolo 600 del codice penale è inserito il seguente: art. 600 bis (prostituzione minorile)

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agi anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona degli anni diciotto. Omissis

Art. 3 Pornografia minorile

Dopo l’articolo 600 bis del codice penale, introdotto dall’art. 2 comma una della presente legge, è inserito il seguente: art. 600 ter (Pornografia minorile)

Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto a fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a cinquecento milioni.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio dal materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minore di anni diciotto, è punito con la reclusione da una a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni. Omissis

Art. 6 Circostanze aggravanti ed attenuanti

Dopo l’art. 600 quinquies del codice penale, introdotto dall’art. 5 della

presente legge è inserito il seguente:

Art. 600 sexies (Circostanze aggravanti ed attenuanti)

Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, 600 ter, primo comma e 600 quinquies la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto commesso in danno di minore di anni quattordici. Nei casi previsti dagli art. 600 bis, primo comma e 600 ter, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se i fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli art. 600 bis primo comma e 600 ter la pena è aumentata se i fatto è commesso con violenza o minaccia. Omissis.

Art. 13 Disposizioni processuali

Nell’articolo 33-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, al comma 1, lettera c), dopo le parole: “578, comma 1, ” sono inserite le seguenti: “da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,”. All’articolo 190-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 é aggiunto il seguente: “1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609 quinquies e 609- octies del codice penale, se l’esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici”.

All’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: “Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli” sono inserite le seguenti: “600-bis, 600-ter, 600 – quinquies,”.

All’articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: “ipotesi di reato previste dagli articoli” sono inserite le seguenti: “600-bis, 600- ter, 600 quinquies,”.

All’articolo 472, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: “delitti previsti dagli articoli” sono inserite le seguenti: “600-bis, 600-ter, 600- quinquies,”.

All’articolo 498 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: “4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all’articolo 398, comma 5- bis. 4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600- quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l’esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico”.

All’articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: “delitti previsti dagli articoli” sono inserite le seguenti: “600-bis, 600-ter, 600- quinquies,”Emanuela Governi – Dottore in Scienze Sociali, Mediatore Familiare, Counselor in formazione

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