Il comodato è un contratto essenzialmente gratuito e a forma libera, che si perfeziona con la consegna del bene e attribuisce al comodatario una detenzione qualificata, non il possesso, con conseguente esclusione, di regola, dell’usucapione salvo interversio possessionis (mutamento del titolo del possesso).
Il contratto può avere ad oggetto beni mobili e immobili, inclusi fondi rustici e aziende. Il comodato per esigenze familiari è un comodato ex artt. 1803 ss. c.c. avente ad oggetto, di regola, un immobile destinato a casa familiare, spesso concesso da un ascendente al figlio coniugato o convivente, di solito senza forma scritta e senza termine espresso. Tale destinazione imprime un vincolo funzionale all’uso abitativo del nucleo familiare, incidendo su durata e restituzione e distinguendolo dal comodato immobiliare meramente abitativo non qualificato come casa familiare.
Comodato precario (art. 1810 c.c.) e comodato a termine/uso determinato (art. 1809 c.c.)
Nel comodato senza determinazione di durata, ove il termine non sia desumibile dall’uso, il rapporto è qualificato come precario: il comodatario è tenuto a restituire il bene “non appena il comodante lo richiede”, e la richiesta determina la cessazione del diritto di godimento, restando al giudice il potere di concedere un termine ex art. 1183 c.c. per il rilascio.
La giurisprudenza riconduce a tale schema il comodato immobiliare con generica destinazione abitativa o commerciale, privo di termine espresso e di uso con durata intrinsecamente predeterminata. Diversamente, quando il comodato è sorto per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale, trova applicazione l’art. 1809 c.c., che consente la restituzione solo alla scadenza o per urgente e imprevisto bisogno del comodante.
Comodato e casa familiare (art. 337 sexies c.c.)
Quando l’immobile è concesso in comodato per essere destinato a casa familiare, la destinazione familiare, se risultante dall’accordo, costituisce un termine implicito di durata: il rapporto è ricondotto al modello dell’art. 1809 c.c. e non al precario ex art. 1810 c.c. La sentenza Cass. S.U. n. 13603/2004 ha affermato che il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario non muta il titolo di godimento, ma concentra sull’assegnatario il diritto personale derivante dal comodato, destinato a perdurare finché sussistono le esigenze familiari, salva la sopravvenienza di urgente e imprevisto bisogno del comodante ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c.
La sentenza Cass. S.U. n. 20448/2014 ha ribadito tale inquadramento, precisando che l’onere di provare la pattuizione di destinazione a casa familiare grava sull’assegnatario e che il bisogno del comodante deve essere imprevisto e urgente, non necessariamente grave. L’art. 337 sexies c.c., coordinato con la sentenza Cass. S.U. n. 11096/2002, disciplina l’assegnazione della casa familiare, la sua opponibilità ai terzi e il bilanciamento tra interesse della prole, diritti del comodante e posizione di eventuali creditori o acquirenti.
Unioni civili, convivenze di fatto.
La logica del comodato per esigenze familiari è stata estesa, in via interpretativa, anche alle convivenze more uxorio, nelle quali la giurisprudenza ha valorizzato l’interesse del convivente e della prole alla stabilità dell’habitat domestico, pur senza giungere a una piena funzionalizzazione della proprietà del terzo alle esigenze familiari.
La Legge n. 76/2016, art. 1, che riconosce rilievo giuridico alle unioni civili e alle convivenze di fatto, si colloca in un contesto nel quale gli effetti del comodato dipendono dall’interesse concretamente tutelato, che può essere del singolo, del nucleo familiare o prevalentemente della prole. In prospettiva operativa, la redazione di un contratto di comodato per esigenze familiari dovrebbe: indicare espressamente la destinazione a casa familiare; disciplinare durata, cause e modalità di restituzione; prevedere clausole che regolino il bisogno urgente e imprevisto del comodante; contemplare gli effetti dell’eventuale crisi della coppia e dell’assegnazione giudiziale; coordinarsi con la possibilità di trascrivere il provvedimento di assegnazione per garantirne l’opponibilità ai terzi.
Erminia Acri-Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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