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“Egr. avvocato, sono divorziato da oltre 15 anni, con obbligo di versare un assegno alla mia ex moglie. Sono andato in pensione (in anticipo) da poco e percepisco un reddito alquanto più basso dello stipendio. Posso chiedere una riduzione dell’assegno di divorzio o questo è immodificabile? G.L.”

Il Tribunale, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in base alle disposizioni di cui all’art. 5 della legge sul divorzio (L. 898/1970), “tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio” stabilisce l’obbligo di uno dei coniugi di versare periodicamente all’altro coniuge un assegno “quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. Su accordo delle parti il versamento dell’assegno può avvenire in unica soluzione, se ritenuta equa dal tribunale.

Può essere chiesta la modificazione dell’assegno qualora vi siano mutamenti delle condizioni economiche e dei redditi dell’uno, dell’altro o di entrambi gli ex coniugi, tali da giustificare un aumento, una diminuzione o l’abolizione dell’assegno.

La sopravvenuta riduzione della capacità reddituale del coniuge onerato, conseguente al suo pensionamento, rientra tra le circostanze fattuali idonee ad alterare l’assetto economico considerato dal primo giudice che ha pronunciato la sentenza di divorzio, da valutarsi ai fini della riduzione o della revoca dell’assegno divorzile, come affermato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.6386/2019.

Erminia Acri-Avvocato

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