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Un interrogativo frequente è se i condomini possano provvedere direttamente a convocare l’assemblea condominiale, anche in presenza di un amministratore. Questa possibilità esiste, ma a certe condizioni. Chi (dopo la lettura di questo articolo) ritenesse di trovarsi in tale condizioni, potrà utilizzare lo schema accluso, per la richiesta di convocazione assembleare.

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Legittimato a convocare l’assemblea condominiale, di regola, è l’amministratore, il quale vi provvede con un atto che si chiama ‘avviso di convocazione’, in cui devono essere indicati: il giorno e l’ora della riunione, il luogo della stessa, gli argomenti da trattare, fatta in modo non generico, ma specifico, al fine di consentire la comprensione degli argomenti stessi da parte degli avvisati, la sottoscrizione.

L’avviso (da inviare con posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano)  deve essere indirizzato a coloro che hanno diritto a prendere parte alla delibera, quindi, in base all’oggetto, al proprietario, all’usufruttuario, al locatario. Il termine è di 5 giorni, che decorrono dal giorno di ricezione dell’avviso e devono essere liberi (ossia non si contano né il giorno di ricezione né quello dell’assemblea).

Tuttavia, in via eccezionale, possono convocare l’assemblea anche i condomini. Difatti, l’art.66 disp.att. codice civile prevede che almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio possono richiede all’amministratore la convocazione dell’assemblea. Se l’amministratore non provvedere a convocare l’assemblea entro dieci giorni dalla richiesta, gli stessi condomini possono convocarla direttamente.

La legge di riforma in materia condominiale (L. n. 220/2012) ha introdotto casi specifici nei quali l’assemblea di condominio può essere richiesta anche da un solo condomino e convocata dallo stesso qualora l’Amministratore non provveda entro 10 giorni. Si tratta dei casi relativi alla necessità di far cessare attività che incidano, sostanzialmente e negativamente, sulla destinazione d’uso delle parti comuni; dei casi relativi a gravi irregolarità fiscali nella gestione condominiale  e alla proposta di adozione di particolari delibere previste dall’art. 1120 cod. civ. (come interventi per il risparmio energetico o l’installazione di apparati relativi alla telecomunicazioni). In tale ultimo caso la convocazione dovrà essere effettuata dall’amministratore entro trenta giorni dalla richiesta.

Laddove manchi l’amministratore (la cui nomina è obbligatoria nei casi in cui i comproprietari siano più di otto, facoltativa se i comproprietari siano in numero inferiore), invece, l’assemblea può essere convocata su iniziativa di ciascun condomino.

In ogni caso l’avviso di convocazione deve essere comunicato almeno 5 giorni prima della riunione.

Di seguito si fornisce uno schema di lettera all’amministratore per la richiesta di convocazione di un’assemblea ai sensi dell’art. 66 disp.att. cod.civ.:

“Gent. mo sig……

amministratore del condominio…..

via

cap Comune

Oggetto: RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA. CONDOMINIO SITO IN……

I sottoscritti Sig. …… e Sig. ….. rispettivamente proprietari degli appartamenti …… e …… per mm. … e mm. …, ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c. chiedono che venga convocata l’assemblea condominiale per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1)…….

2)…….

3)……

Con avvertimento che, in caso di mancata convocazione, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della presente, i condomini firmatari procederanno all’autoconvocazione dell’assemblea richiesta, secondo le norme vigenti.

Distinti saluti

Nome e cognome (Firme)”

Erminia Acri (Avvocato)