“Egr. avvocato, sono invalido civile all’80% e percepisco una pensione inps. Non lavoro, ma non è sufficiente quello che mi dà lo stato. Se inizio un’attività lavorativa perdo la pensione di invalidità civile? Grazie. Distinti saluti. V. M.”
Il riconoscimento dello stato di invalidità civile spetta a chi, avendo un’età compresa tra i 18 e i 67 anni di età, sia affetto da minorazioni congenite o acquisite ed abbia subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo e/o un danno funzionale permanente, nonchè ai minori di 18 anni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e agli ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della loro età.
Con grado d’invalidità inferiore al 74%, ma superiore al 34%, l’invalido ha diritto solo a prestazioni di carattere socio – assistenziale (ad es. le prestazioni protesiche e ortopediche). Per poter ottenere il riconoscimento delle prestazioni economiche si richiede, invece:
- un’età compresa tra i 18 e i 67 anni di età e un grado di invalidità di almeno il 74%, oltre ad un reddito non superiore ai prescritti limiti, per il diritto all’assegno mensile di assistenza;
- un’età compresa tra i 18 e i 67 anni di età e un grado di invalidità del 100%, oltre ad un reddito non superiore ai prescritti limiti, per avere diritto alla pensione d’inabilità.
- l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, per l’indennità di accompagnamento.
Per l’assegno mensile di assistenza, cui si riferisce il quesito posto dal gentile lettore, occorre, inoltre:
– risultare inoccupati;
– non superare il limite reddituale annuale personale, per il 2023, di € 5.391,88.
L’occupazione non impedisce il conseguimento o il mantenimento del diritto all’Assegno Mensile di Assistenza purchè l’interessato che presta attività lavorativa abbia un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, e comunque non superi, complessivamente, il limite di reddito personale sopra citato.
Erminia Acri-Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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