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In tema di divisione ereditaria è previsto il frazionamento dell’immobile e l’attribuzione di quote omogenee ai coeredi, purché l’immobile sia “comodamente divisibile”. L’articolo 720 del codice civile, a riguardo, così dispone: Se nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene e la divisione dell’intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all’incanto.

La comoda divisibilità richiede, sotto l’aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete, suscettibili di autonomo e libero godimento e, sotto l’aspetto economico-funzionale, che la divisione consenta il mantenimento, anche se in misura proporzionalmente ridotta, della funzionalità che aveva l’immobile, e non comporti una sensibile diminuzione di valore delle singole quote, rapportate proporzionalmente al valore dell’intero, in relazione alla normale destinazione e utilizzazione del bene stesso (come confermato dai giudici, v., tra tante, sentenza Corte di Cassazione 14 maggio 2004 n. 9203).

Ove la comoda divisibilità dell’immobile non sia possibile, l’immobile è attribuito al coerede titolare della quota maggiore – con addebito dell’eccedenza – o ai più coeredi che ne chiedano congiuntamente l’attribuzione.

Se nessuno dei coeredi può o vuole giovarsi della facoltà di attribuzione dell’intero bene, con i conseguenti addebiti, si fa luogo alla vendita all’incanto dell’immobile stesso.

L’assegnazione dei beni non comodamente divisibili è subordinata al consenso dei coeredi. In proposito si segnala la sentenza della Corte di di Cassazione n.36736/2022, secondo cui “l’espressa e specifica istanza del condividente interessato assurge ad imprescindibile presupposto dell’attribuzione, dovendosi escludere che i poteri discrezionali attribuiti al giudice della divisione dalla citata norma si estendano fino all’inclusione d’ufficio dell’immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolare della maggior quota; analogamente, accertata la non comoda divisibilità di uno o più immobili ereditari, l’inclusione di essi nelle porzioni di più coeredi non può avere luogo se costoro non ne abbiano richiesta congiuntamente l’attribuzione, essendo in linea di principio vietato il c.d. raggruppamento parziale delle porzioni, cioè la divisione in lotti nell’interno dei quali si stabilisca comunione fra gruppi di condividenti, allorché non vi sia il consenso di costoro.”

Erminia Acri-Avvocato

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