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Il cortile condominiale è una parte comune dell’edificio e, quindi, appartiene a tutti i condomini allo stesso modo (salvo il caso di eventuale attribuzione, in tutto o in parte, in proprietà esclusiva a qualcuno). Ai sensi dell’art. 1102 cod. civ., ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Il cortile comune è destinato prevalentemente a dare aria e luce allo stabile comune ma si ritiene “consentito l’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino anche per fini esclusivamente propri e di modo da trarne ogni possibile utilità, a condizione che ciò avvenga nei limiti indicati dall’ art. 1102 c.c. , ovvero che non ne sia alterata la destinazione e che venga consentito l’uso paritetico agli altri condomini, anche nel caso in cui tale utilizzo tra tutti i soggetti non possa essere identico” (sent. Cassazione civile , sez. II , 16/12/2019 , n. 33154)

La sua destinazione d’uso può essere modificata solo col consenso di tutti i condomini.

Tuttavia, la delibera assembleare di approvazione della destinazione del cortile condominiale a parcheggio di autovetture dei singoli condomini è validamente approvata con la maggioranza prevista dall’ art. 1136, comma 5, c.c. , senza necessità di unanimità dei consensi, in quanto disciplina le modalità di uso e di godimento del bene comune, mentre una delibera condominiale a maggioranza non puo` disporre la definitiva assegnazione nominativa a favore di singoli condomini, in via esclusiva e per un tempo indefinito, di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio delle autovetture, nè trasformare l’originaria destinazione del bene comune rendendone inservibili talune parti dell’edificio all’uso o al godimento anche di un singolo condomino, né  procedere alla divisione del bene comune con l’attribuzione di singole porzioni individuali, occorrendo a tal fine il consenso di tutti i condomini (sent. Cassazione civile, sez. II , 16/05/2022 , n. 15613 e sent. Cassazione civile, sez. II, 21/03/2022 , n. 9069)

Erminia Acri-Avvocato

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