“Salve, un figlio che assiste il genitore disabile (Legge 104) può chiedere di essere trasferito in una sede più vicina all’abitazione del genitore, anche se non convive con il congiunto che comunque assiste?”
La Legge n.104/1992, prevede delle agevolazioni, nella scelta e nel trasferimento della sede di lavoro, per il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile.
In particolare, l’art. 33 della legge 104/92, 5° comma, riconosce al lavoratore che si prende cura di un familiare portatore di handicap grave, ai sensi dell’art.3, 3°comma, Legge 194/1992, il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio dell’assistito, ove possibile. Non v’è l’obbligo della convivenza con il disabile.
Il diritto del cd. caregiver familiare a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del congiunto disabile può essere esercitato sia all’atto dell’assunzione, mediante la scelta della sede in cui viene svolta l’attività lavorativa, sia nel corso del rapporto, con una domanda di trasferimento, sempre ove “ciò sia possibile”, dovendo essere bilanciato, tale diritto, con le esigenze organizzative del datore di lavoro.
Erminia Acri – Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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