Posted on

Salve, un figlio che assiste il genitore disabile (Legge 104) può chiedere di essere trasferito in una sede più vicina all’abitazione del genitore, anche se non convive con il congiunto che comunque assiste?”

La Legge n.104/1992, prevede delle agevolazioni, nella scelta e nel trasferimento della sede di lavoro, per il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile.

In particolare, l’art. 33 della legge 104/92, 5° comma, riconosce al lavoratore che si prende cura di un familiare portatore di handicap grave, ai sensi dell’art.3, 3°comma, Legge 194/1992, il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio dell’assistito, ove possibile. Non v’è l’obbligo della convivenza con il disabile.

Il diritto del cd. caregiver familiare a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del congiunto disabile può essere esercitato sia all’atto dell’assunzione, mediante la scelta della sede in cui viene svolta l’attività lavorativa, sia nel corso del rapporto, con una domanda di trasferimento, sempre ove “ciò sia possibile”, dovendo essere bilanciato, tale diritto, con le esigenze organizzative del datore di lavoro.

Erminia Acri – Avvocato

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *