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Spetta l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale quando il proprietario non intende rinnovare il contratto di locazione, per un immobile fittato ad un’impresa assicuratrice?”

L’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale spetta, in caso di cessazione del contratto per volontà del proprietario, agli inquilini di immobili urbani che sono adibiti a uso diverso da quello abitativo e nei quali viene esercitata attività industriale, commerciale e artigianale oppure una attività di interesse turistico compresa fra quelle di cui all’art. 2 della legge 326 del 12 marzo 1968), nelle seguenti misure:

  • Diciotto mensilità per le attività industriali, commerciali e artigianali e per le attività di interesse turistico
  • Ventuno mensilità per le attività alberghiere.

Il conduttore ha diritto anche ad un’ulteriore indennità, di pari importo, ove  l’immobile venga adibito (entro un anno dalla fine della locazione) all’esercizio della stessa attività o di attività affini a quella oggetto della locazione cessata.

Per stabilire se, in caso di locazione di immobile ad uso non abitativo, spetti l’attribuzione dell’indennità per l’avviamento commerciale bisogna considerare, secondo la giurisprudenza, non la natura o la qualifica del conduttore, ma l’attività in concreto svolta nell’immobile, che deve essere destinata a realizzare un contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori (sent. Cassazione n. 12884/2012).

L’indennità non è dovuta quando si tratta di cessazione della locazione per immobili utilizzati per lo svolgimento di:

– attività che non comportano contatti diretti col pubblico;

– attività professionali o di carattere transitorio;

– attività interne a stazioni, porti, aerei, aree di servizio stradale e autostradale, villaggi turistici.

Pertanto, è da ritenere che l’indennità di avviamento spetti al conduttore, titolare di un’impresa assicuratrice, quando l’attività svolta nell’immobile comporti contatto diretto con il pubblico degli utenti.

Erminia Acri-Avvocato