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I contratti di locazione ad uso abitativo (ai sensi della Legge 431/1998) sono soggetti ad una disciplina che varia in base al tipo di contratto scelto dalle parti.

Per i contratti “a canone libero” (con durata minimo legale di anni 4 + 4) la legge non pone limiti alla misura del canone ed al suo aggiornamento. La determinazione del canone è rimessa all’autonomia dei contraenti, sia per l’importo iniziale sia per il meccanismo di aggiornamento, che non è più soggetto al limite del 75% (anteriormente previsto dall’articolo 24 della legge n. 392/78).

Le parti, perciò, possono pattuire l’aggiornamento Istat anche in misura superiore al 75% annuo e la clausola sarà valida purchè non incida in modo sproporzionato sul canone pattuito, con vantaggio del locatore. In particolare, in caso di controversia, il giudice valuterà, caso per caso, se la clausola introduce canoni effettivamente superiori al canone contrattualmente stabilito.

Pertanto, l’aggiornamento Istat del canone opera ove sia previsto da una specifica clausola contrattuale.

Quanto ai contratti con “canone controllato” (con durata minimo legale di anni 3 + 2) in base agli accordi territoriali (articolo 2 comma 3 della legge n. 431/98), la variazione Istat annuale può essere prevista solo se recepita negli accordi locali e in  misura non superiore al 75% per cento.

Non può essere richiesto l’aggiornamento Istat in caso di scelta del regime di cedolare secca.


Erminia Acri-Avvocato