E’ consuetudine, per la ricorrenza del Natale, addobbare l’androne dei fabbricati con albero di Natale, natività e luminarie. Spesso, però, nascono contrasti sul riparto di tali spese tra i condomini.
Occorre considerare che il condominio e’ un “ente di gestione” che provvede, tramite l’amministratore, ad erogare le spese occorrenti per la gestione delle parti comuni con ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie tra i condomini.
La ripartizione delle spese è uno dei motivi più ricorrenti di conflitto tra amministratore e condomini, che, per stabilire il criterio di riparto di spese, in assenza di diversa convenzione (è possibile derogare ai criteri stabiliti dalla legge con il consenso unanime di tutti i condomini), devono seguire le regole stabilite nell’art. 1123 codice civile. Secondo tale disposizione, “1. Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate
dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. 2. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. 3. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”.
Sono previsti, quindi, tre diversi criteri di ripartizione:
1) ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà, ossia in base alle quote millesimali di ciascun condomino;
2) ripartizione in misura proporzionale all’utilizzo potenziale, che si applica in relazione ai servizi condominiali che non possono essere goduti in egual misura da tutti i condomini;
3) ripartizione in base alla destinazione esclusiva, che si applica quando un fabbricato abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire solo una parte dell’intero fabbricato, le cui spese sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.
A ciò si aggiungono l’articolo 1124 codice civile, che riguarda la manutenzione delle scale e degli ascensori, l’articolo 1125 codice civile per i solai, l’articolo 1126 per i lastrici solari di uso esclusivo, che prevedono un criterio misto, sia in base al valore millesimale sia all’uso.
Quanto alle spese per addobbi natalizi e luminarie, esse vanno ripartite, ai sensi dell’art. 1123 codice civile, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno dei condomini.
Erminia Acri-Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
https://www.lastradaweb.it/erminia-acri/