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E’ consuetudine, per la ricorrenza del Natale, addobbare l’androne dei fabbricati con albero di Natale, natività e luminarie. Spesso, però, nascono contrasti sul riparto di tali spese tra i condomini.

Occorre considerare che il condominio e’ un “ente di gestione” che provvede, tramite l’amministratore, ad erogare le spese occorrenti per la gestione delle parti comuni con ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie tra i condomini.

La ripartizione delle spese è uno dei motivi più ricorrenti di conflitto tra amministratore e condomini, che, per stabilire il criterio di riparto di spese, in assenza di diversa convenzione (è possibile derogare ai criteri stabiliti dalla legge con il consenso unanime di tutti i condomini), devono seguire le regole stabilite nell’art. 1123 codice civile. Secondo tale disposizione, “1. Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate
dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.  2. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. 3. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”
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Sono previsti, quindi, tre diversi criteri di ripartizione:

1) ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà, ossia in base alle quote millesimali di ciascun condomino;

2) ripartizione in misura proporzionale all’utilizzo potenziale, che si applica in relazione ai servizi condominiali che non possono essere goduti in egual misura da tutti i condomini;

3) ripartizione in base alla destinazione esclusiva, che si applica quando un fabbricato abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire solo una parte dell’intero fabbricato, le cui spese sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.

 A ciò si aggiungono l’articolo 1124 codice civile, che riguarda la manutenzione delle scale e degli ascensori, l’articolo 1125 codice civile per i solai, l’articolo 1126 per i lastrici solari di uso esclusivo, che prevedono un criterio misto, sia in base al valore millesimale sia all’uso.

Quanto alle spese per addobbi natalizi e luminarie, esse vanno ripartite, ai sensi dell’art. 1123 codice civile, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno dei condomini.

 Erminia Acri-Avvocato