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Il Governo, il 12 marzo, a fronte dell’incremento dei contagi che sta mettendo a dura prova le strutture sanitarie, ha approvato un nuovo decreto legge (D.L. n. 30/2021) che, a distanza di pochi giorni dall’ultimo intervento di cui al D.P.C.M. 2 marzo 2021, prevede ulteriori misure antiCovid, valide nel periodo dal 15 marzo al 6 aprile (qui il testo).

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e  nella  giornata  del  6  aprile 2021, è prevista l’applicazione, nelle zone gialle, delle misure attualmente previste per le aree arancioni.

Dal  15  marzo  al  6  aprile  2021, le misure attualmente previste per la zona rossa si applicano automaticamente nelle regioni con incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti.

Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa può essere disposta dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano: a) nelle singole Province, quando l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; b) nelle aree in cui la circolazione di varianti determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, all’interno del comune, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, tre le ore 5 e le ore 22, nel limite di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure previste per la zona rossa.

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone soggette alle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno consentite una volta al giorno, tra le 5 e le 22, all’interno della stessa regione, nel limite di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Nei casi di sospensione delle attività scolastiche in presenza o di infezione o quarantena dei figli minori di 16 anni, per i genitori lavoratori dipendenti è prevista (alternativamente) la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Ove ciò non si possibile, i genitori di figli di età inferiore a 14 anni (alternativamente) possono usufruire di congedi parzialmente retribuiti. Ciò è previsto anche per i genitori di figli con disabilita’ in situazione di gravita’ accertata ai sensi della L. 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

In caso di figli di eta’ compresa fra 14 e 16  anni, uno  dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal  lavoro ma senza corresponsione di retribuzione.

Per i figli di età inferiore a 14 anni, i lavoratori autonomi, il personale del  comparto  sicurezza,  difesa  e  soccorso pubblico,  impiegato   per   le   esigenze   connesse   all’emergenza epidemiologica da  COVID-19,  i  lavoratori  dipendenti  del  settore sanitario,  pubblico  e  privato accreditato, hanno la possibilità di optare, fino al 30 giugno, per la corresponsione di uno o piu’  bonus  per  l’acquisto  di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo  di  100  euro settimanali.

Erminia Acri-Avvocato

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