Aggiornato al 18 novembre 2020
Nella notte tra il 3 e il 4 novembre, è stato firmato dal Presidente Conte il nuovo DPCM, in vigore dal 6 novembre fino a giovedì 3 dicembre (qui l’intero testo), con ulteriori restrizioni per contenere la diffusione del coronavirus.
Il ministro della Salute, il 5 novembre, ha adottato l’ordinanza che individua tre aree (a seconda del livello di rischio) con chiusure differenziate: zona rossa, arancione, gialla. La zona rossa è quella ritenuta a rischio più alto, l’arancione è quella intermedia, la gialla quella meno a rischio. Con successive ordinanze del 10 e del 13 novembre sono state ampliate le zone rosse e arancioni.
Il DPCM prevede alcune misure valide per tutto il territorio nazionale (indipendentemente dalla zona di appartenenza), tra cui:
– coprifuoco in tutta Italia: dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti (anche in auto) motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute (da giustificare tramite autocertificazione);
– eventuale chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private;
– un coefficiente di riempimento non superiore al 50% per i mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale (con esclusione del trasporto scolastico dedicato).
Le ulteriori restrizioni (differenziate per zone in base al grado di criticità) restano in vigore per almeno 15 giorni e comunque non oltre il 3 dicembre. Trascorsi i primi 15 giorni, in base al monitoraggio dei dati epidemiologici di ciascuna zona, può essere disposto il passaggio ad una classe di rischio inferiore – con allentamento delle limitazioni – oppure la conferma della classe attuale.
NELLA ZONA ROSSA, OSSIA IN CALABRIA, LOMBARDIA, PIEMONTE E VALLE D’AOSTA, ALTO ADIGE, CAMPANIA, TOSCANA E ABRUZZO:
- è vietato ogni spostamento, da una Regione all’altra, da un comune all’altro e anche all’interno del proprio comune di residenza, in qualsiasi orario, tranne che per motivi di lavoro, salute e necessità. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Restano chiusi bar e ristoranti. E’ invece consentito l’asporto, solo fino alle ore 22, mentre per la consegna a domicilio non ci sono limiti di orario.
- Resteranno chiusi i negozi, ad eccezione dei supermercati, dei punti vendita di beni alimentari e di prima necessità.
- Restano aperte le edicole, le tabaccherie, le farmacie e parafarmacie, le lavanderie, i parrucchieri e i barbieri.
- Restano chiusi i centri estetici, musei e mostre, teatri, cinema, palestre, le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo.
- E’ consentito lo svolgimento di attività motoria, individualmente, in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E’ consentito lo svolgimento di attività sportiva solo all’aperto e in forma individuale.
- Le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, ad eccezione della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola media.
- Sono sospese le attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, salvo il proseguimento di tali attività a distanza.
NELLA ZONA ARANCIONE, IN CUI RIENTRANO PUGLIA, SICILIA, BASILICATA, LIGURIA, UMBRIA, EMILIA-ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, MARCHE, SONO PREVISTE LE SEGUENTI MISURE:
- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un comune all’altro, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. E’ raccomandato di evitare spostamenti non necessari all’interno del proprio comune.
- Restano chiusi bar e ristoranti. E’ invece consentito l’asporto, solo fino alle ore 22, mentre per la consegna a domicilio non ci sono limiti di orario.
- Restano chiusi i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.
- Restano chiusi musei e mostre, teatri, cinema, piscine e palestre, sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine.
- Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospese, ad eccezione dell’asporto, consentito fino alle ore 22:00 e della consegna a domicilio (senza limiti di orario).
- Le attività scolastiche e didattiche si svolgono a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori. Didattica in presenza per le scuole dell’infanzia, per le scuole elementari e medie.
- Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori. Fermo il proseguimento di tali attività a distanza.
NELLA ZONA ‘GIALLA’ (che comprende: LAZIO, MOLISE, SARDEGNA, VENETO, LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, SI APPLICANO SOLAMENTE LE DISPOSIZIONI NAZIONALI, SENZA ULTERIORI RESTRIZIONI:
- Divieto di circolazione dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Per il resto della giornata, raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità.
- Restano chiusi i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.
- Restano chiusi musei e mostre, piscine, palestre, teatri, cinema, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie
- Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori. Didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e medie.
- Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori. Fermo il proseguimento di tali attività a distanza.
- Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.
- Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) restano aperte fino alle ore 18:00. L’asporto è consentito fino alle ore 22:00, la consegna a domicilio senza limiti di orario.
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
https://www.lastradaweb.it/erminia-acri/