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E’ stato approvato, in data 26 aprile 2020, il tanto atteso DPCM recante le misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 nella cosiddetta “fase due”, che varranno a decorrere dal 4 maggio e per le due settimane successive (qui potete leggere l’intero testo). Di seguito le principali novità.

Secondo le disposizioni contenute nel nuovo DPCM, dal prossimo 4 maggio alcune attività lavorative saranno autorizzate alla riapertura, in particolare quelle del comparto manifatturiero, l’edilizia privata, le attività di intermediazione immobiliare  e il commercio all’ingrosso.

Il decreto consente anche la riapertura degli esercizi di ristorazione (tra cui bar, gelaterie, pasticcerie, ristoranti, pab), purché effettuino soltanto servizio a domicilio oppure di asporto, con l’obbligo, per i clienti, di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di evitare gli assembramenti, di consumare i prodotti acquistati a casa o in ufficio e, comunque, mai vicino ai locali del bar/ristorante.

Anche per gli spostamenti sono previsti allentamenti delle misure restrittive. Dal 4 maggio saranno consentiti:

  • gli spostamenti (nell’ambito della propria Regione, quindi anche da Comune a Comune) per motivi di lavoro, di salute, per situazioni di necessità o per incontrare “congiunti”, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.  Con nota del 27 aprile Palazzo Chigi ha chiarito che per “congiunti” s’intendono “parenti, affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili”;
  • lo spostamento in altre Regioni solo per ragioni lavorative, situazioni di assoluta urgenza o motivi di salute. Sarà possibile il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici, a condizione che siano rispettate le distanze e con l’adozione di misure idonee per contingentare gli ingressi;
  • lo svolgimento, individualmente (o con accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti) di attività sportiva o attività motoria (anche lontano da casa), comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
  • la celebrazione di funerali, ma soltanto alla presenza dei familiari più stretti (non più di 15 persone) e possibilmente all’aperto;
  • le sedute di allenamento a porte chiuse per gli atleti di sport individuali.

Coloro che presentano una sintomatologia da infezione respiratoria e febbre superiore ai 37,5 gradi hanno l’obbligo (non più la raccomandazione) di rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i contatti sociali e avvertire il medico curante.

E’ assolutamente vietato allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

A partire dal 4 maggio 2020 è previsto l’obbligo, sull’intero territorio nazionale, di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro. A tale obbligo non sono soggetti i bambini al di sotto dei sei anni, nonchè le persone con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e i soggetti che interagiscono con i predetti. Allo scopo possono essere utilizzate mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera, che consentano di coprire dal mento al di sopra del naso, garantendo confort e respirabilità.   Alcune Regioni, con specifiche Ordinanze regionali, hanno disposto l’obbligo di coprire naso e per qualsiasi spostamento nel territorio regionale.

Erminia Acri-Avvocato

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