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L’accesso delle coppie omosessuali al matrimonio, da diversi anni, è previsto dagli ordinamenti giuridici di numerosi Stati dell’Unione Europea e da Paesi extraeuropei. 

L’Italia, per anni, è rimasta inerte di fronte all’articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti umani che prevede il diritto dei cittadini europei al rispetto della propria vita privata e familiare (in cui si ritiene compresa la relazione intercorrente fra coppie del medesimo sesso impegnate in una convivenza stabile) e ai solleciti, da parte dei giudici nazionali e delle Istituzioni Europee, di un intervento normativo per il riconoscimento e la tutela delle unioni tra persone dello stesso sesso. Tale mancato adempimento ha comportato una condanna del nostro Paese, per la violazione dell’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, con sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo n.36030 del 21 luglio 2015, pronunciata su ricorso di tre coppie omosessuali che avevano presentato, più volte, all’ufficiale di stato civile, la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, respinta, puntualmente, per ritenuta contrarietà all’ordine pubblico, ai sensi dell’art. 98 del codice civile, in considerazione del carattere esclusivo del matrimonio come unione tra un uomo e una donna.

Sotto la spinta della predetta sentenza di condanna (dopo un ventennio di discussioni) è stata approvata la Legge 20 maggio 2016, n. 76, con la quale l’Ordinamento Italiano ha riconosciuto e disciplinato le “unioni civili” tra persone dello stesso sesso e le “convivenze di fatto” (che possono riguardare sia coppie omosessuali che eterosessuali).

Cosa sono le “unioni civili” e quali sono le differenze con il matrimonio?

L’unione civile è un istituto destinato alle coppie omosessuali. E’ una formazione sociale (ai sensi dell’art.  2 della Costituzione) che si costituisce tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante dichiarazione effettuata davanti ad un ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni.

Le due persone interessate a costituire un’unione civile devono presentare congiuntamente la relativa richiesta all’ufficiale dello stato civile del Comune di loro scelta, indipendentemente dal Comune di residenza. L’unione viene iscritta nell’archivio dello stato civile.

Come per il matrimonio, i partner possono scegliere il regime patrimoniale che ritengono più opportuno, tra quelli previsi anche per il matrimonio (comunione legale, comunione convenzionale, separazione dei beni, fondo patrimoniale). In mancanza di scelta esplicita, il regime patrimoniale è costituito dalla comunione dei beni.

Le parti, per tutta la durata dell’unione civile, possono stabilire di assumere un cognome comune (scelto tra quelli della coppia) e posporlo o anteporlo al proprio. Il cognome scelto non sarà riportato sulla scheda anagrafica.

I partner assumono gli stessi doveri e acquisiscono gli stessi diritti. A differenza del matrimonio, nelle unioni civili non vi è l’obbligo di fedeltà mentre sussistono il diritto reciproco all’assistenza morale e materiale e quello della coabitazione secondo un indirizzo concordato tra i partner.

Entrambe le parti devono contribuire ai bisogni comuni, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo.

A pena di nullità, sono previste una serie di cause impeditive per la costituzione dell’unione civile:

  • precedente matrimonio o unione civile di uno dei due partner con altro soggetto;
  • interdizione per infermità mentale di una delle parti;
  • rapporto di affinità o parentela tra le parti;
  • condanna definitiva per omicidio o tentato omicidio di una delle parti ai danni di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.​

La legge n.76/2016 estende ai partner dell’unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia di cui al Libro secondo del Codice civile.

Come funziona il divorzio nell’Unione Civile?

La coppia deve formalizzare la propria volontà di sciogliere l’unione – unitamente o disgiuntamente – davanti all’ ufficiale di stato civile. Trascorsi tre mesi è possibile presentare domanda di divorzio, scegliendo tra le stesse procedure previste in caso di matrimonio:

  • procedimento davanti al Tribunale,
  • procedura di negoziazione assistita da un avvocato per parte,
  • accordo davanti all’ufficiale di stato civile.

Erminia Acri-Avvocato

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