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“Salve avvocato, leggevo su lastradaweb, un suo articolo sul fidanzamento e la restituzione dei regali. io le pongo la mia situazione: sono stato fidanzato per un mese e mezzo, con una ragazza di 19 anni, io ne ho 23, stavamo benissimo insieme, sembrava che la storia potesse andare tranquillamente in maniera reciproca e visto che l’amore non ha nè tempo nè occhi, io ero molto innamorato da quasi subito e le ho fatto diversi regali, tra cui un regalo per il suo compleanno, molto costoso, un cellulare da quasi 300 euro. Poco dopo, lei mi ha lasciato. Io pretendo quindi la restituzione dei regali, anzi non dei regali, ma solo del cellulare che le ho regalato. E’ possibile attraverso una diffida ai sensi dell’art.80 del Codice Civile? In attesa di una sua cortese risposta le porgo i miei più cordiali saluti. N.”

In caso di rottura del fidanzamento, secondo l’art. 80 codice civile, sussiste un obbligo di restituzione dei doni indipendentemente da chi abbia posto termine al rapporto.

Infatti, entrambi gli ex fidanzati (anche, quindi, quello responsabile della rottura del fidanzamento) possono chiedere la restituzione dei regali fatti a causa della promessa di matrimonio.

Tuttavia, devono essere restituiti solo i regali fatti a causa della promessa di matrimonio, ossia nella presupposizione della celebrazione delle future nozze, come, ad esempio il gioiello per lei, l’orologio per lui, eventualmente l’elettrodomestico, mentre non devono essere restituiti i doni che per loro natura sono consumabili o deteriorabili, né quelli ricevuti per causa diversa dalla promessa di matrimonio, quali i regali fatti in occasione di ricorrenze come onomastici e compleanni. Pertanto, nel caso prospettato dal gentile lettore, secondo l’interpretazione prevalente della giurisprudenza, è da ritenere escluso l’obbligo di restituzione del cellulare.

Quanto al valore dei regali, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18280/2016, ha avuto occasione di precisare essi rientrano nella “liberalità d’uso prevista dall’art. 770, secondo comma, cod. civ.” – e non costituiscono donazione in senso stretto, come tali non soggetti alla forma di quest’ultima- “l’elargizione si uniformi, anche sotto il profilo della proporzionalità alle condizioni economiche dell’autore dell’atto, agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale”…. “tali liberalità trovano fondamento negli usi invalsi a seguito dell’osservanza di un certo comportamento nel tempo, e dunque di regola in occasione di quelle festività, ricorrenze, occasioni celebrative che inducono comunemente a elargizioni, soprattutto in considerazioni dei legami esistenti tra le parti”. L’importanza economica delle elargizioni deve essere commisurata alla condizione patrimoniale dei soggetti coinvolti.

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