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“Sono un’assidua lettrice del vostro giornale online, molto interessante. Visto che il giornale offre questo servizio, molto utile, vorrei subito porle un quesito. Mia suocera, molto ammalata e per niente autonoma, aveva chiesto, nel 2011, il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, che, però le era stato negato, perciò si era rivolta ad un avvocato per fare il ricorso davanti al giudice. La causa non è finita. La mia domanda è questa: essendo peggiorate le condizioni di salute di mia suocera, si può fare domanda di aggravamento? Mi auguro di ricevere risposta. La ringrazio. D. B.”

Una specifica norma – art.56 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.”- facendo rinvio alla legge n.222/1984, ha esteso il divieto di presentazione di nuove domande di accertamento dello stato invalidante, per le stesse prestazioni, fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, alle domande dirette ad ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità, comunque denominati, spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.

Pertanto, non può essere presentata domanda di aggravamento da parte di chi abbia già presentato ricorso davanti al giudice o non abbia ancora ricevuto il verbale di accertamento dell’invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.

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