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E’ diffusa l’istituzione di aree di parcheggio a pagamento nei centri urbani, che è legittima da parte dei Comuni, ma a certe condizioni! Infatti, l’art. 7, ottavo comma, del Nuovo Codice della Strada stabilisce che: “Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f, su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta’. L’obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 ’area pedonale’ e ’zona a traffico limitato’, nonché per quelle definite ’A’ dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

Pertanto, sono nulli i verbali di accertamento di infrazione stradale elevati nei confronti dei proprietari di veicoli parcheggiati in zone a pagamento se nelle vicinanze non esiste un’altra area di parcheggio a sosta libera.

Questo orientamento esprimono costantemente i giudici di merito, a seguito della sentenza n.° 116/2007 della Corte di Cassazione che, decidendo a sezioni unite, aveva rigettato il ricorso proposto dal Comune di Quartu Sant’Elena contro una sentenza del Giudice di Pace di Cagliari che aveva annullato alcune contravvenzioni irrogate per la mancata esposizione del tagliando attestante il pagamento delle somme dovute per la sosta all’interno delle “strisce blu”, in quanto il Comune non aveva predisposto aree di parcheggio libere vicino alle aree di parcheggio a pagamento, come imposto dall’art 7, ottavo comma, del Nuovo Codice della Strada. Tale orientamento è stato confermato dalla Cassazione successivamente con sentenza n.927/2010 e con ordinanza n.18575/2014.

Erminia Acri-Avvocato

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