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“Salve, sono in possesso di diverse cambiali scadute, non pagate. Ho consultato due legali, che mi hanno detto cose diverse. Mi può chiarire se si può agire direttamente con un atto di precetto, anche se il titolo non è stato protestato? Grazie. G. L.”

L’art. 480 del codice di procedura civile definisce l’atto di precetto, determinandone il contenuto e i requisiti formali. Esso è l’atto con cui il creditore intima al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine che non può essere inferiore a 10 giorni, con l’avvertimento espresso che, in mancanza di adempimento nel termine indicato, si procederà all’esecuzione forzata. Tra gli altri, costituiscono titolo esecutivo le cambiali.

Pertanto, in caso di cambiali anche solo scadute e non pagate, non protestate (purché in regola sin dall’inizio col bollo), è possibile agire direttamente con la notifica dell’atto di precetto e poi con l’eventuale procedura esecutiva, nei confronti dell’obbligato principale, ossia dell’emittente (se si tratta di “pagherò cambiario”) o del trattario (nell’ipotesi di “cambiale tratta”).

Le azioni cambiarie dirette (nei confronti dell’emittente o traente) si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della scadenza della cambiale.

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