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La legge italiana riconosce la ’famiglia’ come <<società naturale fondata sul matrimonio>> (art.29 Costituzione), ed affida allo Stato il compito di agevolarne la formazione e l’adempimento dei relativi compiti, anche con aiuti economici (art.31 Costituzione). Il riferimento al ’matrimonio’ individua un limite tra la famiglia cosiddetta legittima e le unioni di fatto, che comprendono sia la convivenza stabile di una coppia non sposata, sia la convivenza di una coppia sposata col solo matrimonio religioso privo di effetti civili, sia la famiglia formata da un genitore e dai figli dello stesso, sia la convivenza di coppie omosessuali.

Nell’attuale normativa, eliminate tutte le disparità fra marito e moglie, sono previsti pari diritti e doveri per i coniugi. Il solo residuo del vecchio ruolo di capofamiglia del marito è il potere del padre di prendere le decisioni urgenti in caso di grave pericolo per il figlio.

Per entrambi i coniugi, i doveri scaturenti dal matrimonio sono: quello della fedeltà, dell’assistenza morale e materiale, della collaborazione e della coabitazione (art. 143 codice civile).


Il dovere di fedeltà comporta il divieto per i coniugi di intrattenere relazioni sentimentali o sessuali con terzi. L’obbligo di assistenza morale e materiale impone ai coniugi di sostenersi ed aiutarsi a vicenda anche moralmente, oltre a contribuire al reciproco mantenimento, nel rispetto delle rispettive esigenze. Per collaborazione si intende sia la cooperazione quotidiana al normale andamento familiare, sia la partecipazione economica al mantenimento della famiglia, cui ognuno è tenuto, in proporzione alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro.

L’obbligo di coabitazione impone ai coniugi di avere una residenza comune, fissata concordemente <<secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia>>. Oltre alla residenza, ogni altra decisione relativa alla vita familiare spetta ai coniugi di comune accordo. I coniugi hanno, altresì, l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli.

Per quanto riguarda la famiglia di fatto tra persone di sesso diverso, adeguata tutela giuridica è riconosciuta solo con riferimento ai figli generati dai conviventi, i quali non devono trovarsi in posizione deteriore rispetto ai figli nati in costanza di matrimonio (art. 30 Costituzione). In ordine al rapporto tra conviventi, non si ritengono ad esso applicabili le norme previste per la famiglia legittima, ma, nonostante l’aumento della disaffezione per il matrimonio – considerato il numero crescente di famiglie di fatto nell’insieme della società – e le proposte di legge dirette a regolare in modo completo – sulla scia di altri Paesi europei – le unioni di fatto, queste ultime continuano a ricevere una tutela parziale e limitata, innanzitutto come formazione sociale in cui gli individui esprimono la loro personalità (art.2 Costituzione), e grazie all’opera dei giudici le cui sentenze, però, restano limitate ai singoli casi esaminati.

Moltissimi Comuni, in base ad una legge del 1954, che prevede che alle anagrafi dei comuni siano registrate anche le convivenze, hanno introdotto dei registri dove si iscrivono le convivenze. Alcuni Comuni, oltre al riconoscimento anagrafico, consentono l’assegnazione delle case popolari alle coppie di fatto. L’art. 1 della legge n. 405/1975, che istituisce i consultori familiari, ammette a fruire del servizio anche le coppie di fatto. Se uno dei due conviventi muore, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione intestato al partner -lo stesso vale in caso di allontanamento dall’abitazione per cessazione del rapporto di convivenza in presenza di figli naturali-. Tuttavia, se la convivenza termina, il convivente in stato di bisogno non ha diritto a nessun sostegno economico da parte dell’altro; se uno dei due partner ha bisogno di un intervento medico urgente e rischioso, l’altro non può autorizzarlo, mancando il vincolo di parentela; il convivente non può chiedere permessi di lavoro se il partner si ammala; il convivente potrà ottenere una quota dell’eredità, alla morte del partner, solo se quest’ultimo avrà disposto a suo favore con testamento, nei limiti in cui la legge lo consente.

Unici mezzi di tutela di cui i conviventi possono fruire, solo, però, per i rapporti patrimoniali, sono schemi contrattuali – predisposti dai notai negli ultimi anni – diretti a regolare alcuni aspetti della convivenza quali il dovere di contribuzione, le spese comuni, l’abitazione familiare.

Bibliografia:

– Famiglie e minori, di Vecchio G. (cur.) Chiappetta G. (cur.) edito da Edizioni Scientifiche Italiane, 2013

– Commentario del codice di procedura civile. Art. 721-736 bis. Procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone, di Vullo Enzo, Zanichelli, 2013

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