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“Salve avvocato, ho ricevuto diverse cartelle esattoriali da Equitalia negli ultimi anni, per tasse non pagate. Vorrei sapere se corro il rischio di pignoramento della casa in cui abito. Grazie G. T.”

Attualmente, l’art. 76 alla lettera g) del D.P.R 602/1973, come modificato dal D.L. 69/2013, pone limiti all’espropriazione immobiliare, disponendo quanto segue:

“1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’ articolo 499 del codice di procedura civile , l’agente della riscossione:

a) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

a-bis) non dà corso all’espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti “beni essenziali” individuato ai sensi dell’articolo 514 del codice di procedura civile;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca di cui all’ articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

2 . Il concessionario non procede all’espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma dell’art. 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all’importo indicato nel comma 1.”

Il pignoramento è l’atto con cui ha inizio l’esecuzione forzata ed ha lo scopo di vincolare determinati beni del debitore al soddisfacimento dei diritti del creditore.  La norma appena citata ha previsto dei limiti al pignoramento immobiliare da parte dell’Erario (non applicabili a debiti di natura privata) sicchè la “prima casa” non è pignorabile a condizione che:

  • sia l’unico immobile di proprietà del debitore;
  • sia l’immobile dove il debitore abita e risiede anagraficamente;
  • sia un immobile accatastato come civile abitazione (categoria A, tranne A/10 ed escluse le cat. A/8 e A/9, che individuano gli immobili di lusso).

Escluse le condizioni di cui sopra, l’agente di riscossione può procedere con pignoramento immobiliare solo se l’importo complessivo del debito sia superiore a 120.000 euro, se sull’immobile che si intende pignorare sia stata iscritta ipoteca e dal momento dell’iscrizione siano decorsi almeno sei mesi senza che il debito sia stato estinto e se il patrimonio immobiliare del debitore sia di valore non inferiore a 120.000 euro.

Erminia Acri-Avvocato

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