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I
chiarimenti della Corte di Cassazione.

Nessuna norma del Codice della strada prevede come obbligatorio il rilascio, sul parabrezza del veicolo, di un preavviso di violazione. La
Corte di Cassazione,con sentenza n. 5447

del
9 marzo
2007,ha affermato la validità delle multe per infrazioni al Codice della Strada anche laddove l’accertatore ometta di lasciare sul parabrezza del
veicolo il preavviso di violazione.

Nel caso in esame, la Corte ha rigettato il ricorso di un automobilista che aveva contestato la validità di una contravvenzione per divieto di sosta per due motivi: la mancata apposizione sul veicolo del preavviso della violazione e l’omessa indicazione del numero civico
in corrispondenza del quale si assumeva essere stata commessa la violazione.

Entrambi
i motivi sono stati ritenuti inconsistenti: in ordine al primo motivo, la Corte ha precisato che
nessuna norma impone il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza,
in ogni caso, non ostacola in alcun modo il diritto di difesa. Anche l’omessa indicazione del numero civico è stata reputata dai giudicanti irrilevante, per non essere stata eccepita, dal ricorrente, la mancanza del divieto di sosta nel punto specifico della piazza in cui aveva lasciato l’autovettura.

Erminia
Acri-Avvocato