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“Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia”. Questo il principio posto alla base dell’attuale disciplina dell’adozione dei minori di età, che prevede, innanzitutto, interventi di sostegno e di aiuto a favore della famiglia ove i genitori si trovino in condizioni di indigenza, demandando allo Stato, alle regioni e gli enti locali l’impiego di misure idonee, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ad aiutare i nuclei familiari a rischio ed a prevenire l’abbandono per consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia.

L’adozione, quindi, è considerata come rimedio estremo per assicurare al minore l’inserimento in una famiglia che assicuri allo stesso assistenza e stabilità affettiva, solo ove ciò non sia possibile nella famiglia naturale.

Nel nostro ordinamento giuridico sono previsti quattro tipi di adozione:

Adozione legittimante

Adozione in casi particolari

Adozione c.d. internazionale

Adozione di persone maggiori d’età.

L’adozione legittimante conferisce al minore lo status di figlio legittimo dei genitori adottanti, dei quali il figlio assume il cognome, perdendo ogni legame con la famiglia d’origine ed instaurando rapporti di parentela con i familiari dei genitori adottivi.

E’ consentita ai coniugi sposati da almeno 3 anni e non separati neppure di fatto oppure ai coniugi che abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di 3 anni, e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare. La differenza d’età minima tra adottante e adottato è di 18 anni, la differenza massima è di 45 anni (55 per il coniuge più anziano), ma sono previste deroghe all’età, da esaminare caso per caso, in base alla motivazione del superiore interesse del minore. L’adottato deve essere cittadino italiano, minore degli anni 18 e deve essere stato dichiarato adottabile dal tribunale perchè in stato di abbandono.

L’adozione deve essere richiesta congiuntamente dai coniugi e la relativa domanda può essere presentata a uno o più Tribunali per i minorenni. Quest’ultimo dispone adeguate indagini sui coniugi che hanno presentato domanda di adozione da parte dei servizi socio-assistenziali degli enti locali e delle aziende sanitarie e ospedaliere. Le indagini riguardano l’attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali i richiedenti intendono adottare. A questo punto il Tribunale per i minorenni sceglie fra le coppie disponibili quella in possesso delle caratteristiche che più rispondono alle esigenze specifiche dei minori che vengono dichiarati adottabili e dispone l’affidamento preadottivo del minore alla famiglia per un anno. Durante questo periodo il bambino e la famiglia vengono seguiti dai Servizi sociosanitari, i quali riferiscono al Tribunale per i Minorenni sullo svolgimento dell’affidamento preadottivo ed assicurano il sostegno necessario. Se l’affidamento preadottivo ha esito positivo, il Tribunale per i Minorenni decreta l’adozione.

L’adozione internazionale permette di accogliere a far parte della propria famiglia bambini di nazionalità straniera residenti all’estero. E’ possibile solo quando non è stata trovata una famiglia idonea nello Stato di origine del minore.

La procedura inizia con la dichiarazione congiunta di “disponibilità” ad adottare un bimbo straniero presentata dai coniugi – in possesso degli stessi requisiti previsti per l’adozione di minori cittadini italiani – al Tribunale per i minorenni competente per il territorio di residenza. Quest’ultimo trasmette la documentazione relativa alla coppia aspirante ai servizi degli Enti locali che, svolte adeguate indagini, provvedono a stendere una relazione da inviare al Tribunale, il quale, in caso di valutazione positiva, emette decreto di idoneità. A questo punto, la coppia può rivolgersi ad un Ente autorizzato per le adozioni internazionali per iniziare la procedura presso il Paese estero prescelto. Dopo che il bambino è entrato in Italia, e sia trascorso l’eventuale periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con il provvedimento del Tribunale per i minorenni che ordina la trascrizione dell’adozione nei registri dello stato civile.

L’adozione in casi particolari determina l’instaurazione di un rapporto tra il minore e i genitori adottivi che non si sostituisce, ma si aggiunge a quello che il minore ha con i genitori naturali.

Questo tipo di adozione è consentita solo in ipotesi tassativamente previste dalla legge:

  • quando il minore sia orfano di entrambi i genitori e l’adottante sia un parente entro il sesto grado, oppure, pur non essendo legato al minore da vincoli di parentela, abbia stabilito con quest’ultimo un rapporto stabile e duraturo, preesistente alla morte dei genitori;
  • quando l’adottante è il coniuge del genitore del minore;
  • quando il minore abbia gravi handicap e sia orfano di padre e madre;
  • quando sia impossibile l’affidamento preadottivo.

L’adozione particolare può essere richiesta anche da chi non è sposato. E’ previsto un limite minimo di differenza di età -18 anni- ma non un limite massimo. L’adottato ha gli stessi diritti ed obblighi verso gli adottanti (o l’adottante) e verso la famiglia naturale, compresi i diritti successori, conserva il cognome della famiglia d’origine al quale viene anteposto quello dell’adottante.

E’ opportuno precisare che, da molti anni, si discute della possibilità di concedere anche a persone non coniugate il diritto all’adozione, ma questa possibilità è stata fino ad oggi negata in base all’assunto che nell’interesse del minore vale il concetto di famiglia fondata sul matrimonio, salvo casi particolari, come quelli sopra citati. Tuttavia, si riscontra una certa apertura da parte dei giudici a riconoscere il diritto all’adozione dei single nei casi in cui tra single e bambino c’è un rapporto affettivo consolidato.

L’adozione di un maggiorenne è un istituto nato per consentire a chi non abbia una discendenza legittima di crearne una adottiva, tramandando il proprio nome ed il proprio patrimonio.

L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio, acquista anche i diritti successori, con una posizione che è assimilata a quella di un figlio legittimo. L’adottante deve aver compiuto 35 anni e deve superare di almeno 18 anni l’età dell’adottando.

Per adottare un maggiorenne è necessario non avere figli, o che i figli, se presenti, siano maggiorenni e consenzienti all’adozione.

Bibliografia:

– Manuale di diritto di famiglia, di M. Sesta, Cedam, 6° ed., Padova, 2014

– Minori e famiglia. Quali diritti?, di Graulich M. (cur.) Pudumai Doss J. (cur.) edito da LAS, 2012

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