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Gentilissima Avvocato Acri, ho letto il suo articolo in lastradaweb.it e vorrei porre alla sua cortese attenzione il seguente questito:

sono un dipendente pubblico e la mia ex moglie, da cui sono separato con sentenza del Giudice, è anch’essa dipendente pubblico. Il nostro unico figlio è stato affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori. La mia ex avanza istanza e percepisce gli assegni per il nucleo familiare. Vorrei sapere se il 50% dell’importo di tale assegno spetta allo scrivente e pertanto posso avanzare apposita richiesta all’ex moglie. Distinti Saluti.”

In caso di separazione legale e divorzio, a seguito della legge n.54/2006, l’affidamento dei figli, in via prioritaria, è attribuito ad entrambi i genitori (il cosiddetto affido condiviso).

Ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare, se i figli restano affidati ad entrambi i genitori, tutti e due possono richiedere la prestazione, mentre se i figli sono affidati ad un solo genitore, solo quest’ultimo ha diritto alla prestazione.

Qualora sia disposto l’affidamento ad entrambi i genitori, però, possono sorgere conflitti circa l’individuazione di chi dei due possa percepire gli assegni. In tale ipotesi – come quella prospettata- se c’è accordo tra le parti, la richiesta dell’assegno viene effettuata da uno dei due, altrimenti, mancando l’accordo, a percepire la prestazione familiare sarà il genitore con il quale il figlio risulta convivente ai sensi dell’art. 9 della legge n. 903/1977.

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