Posted on

Salve Avv.to, ho letto con interesse alcune Sue risposte e mi prendo la liberta’ di sottoporLe il mio personale problema.

Ho due “genitori” anziani che non vedo ed a cui non rivolgo parola da molti molti anni.

Non le sto qui a descrivere i danni ,le angherie ed il dolore che mi hanno inflitto durante la mia infanzia ed adolescenza per portarmi al totale rifiuto di qualsiasi genere di contatti con loro.

Mia madre, pensionata e cardiopatica, vive con una mia sorella da poche settimane. Sia mia sorella che il marito sono disoccupati ed hanno un figlio handicappato.

Ho un’altra sorella che non ha reddito e che ha seri problemi di vista.

Mio padre, vive da solo da molti anni ed ora ha deciso di chiedere il ricovero in una struttura comunale.

Ha una pensione e sembra che il resto della retta puo’ esser coperto dal comune tramite una domanda.

Pero’ per poter procedere con la pratica, chiedono la firma di una delle sue figlie.

Io vivo con mio marito e due figli, entrambi abbiamo un lavoro anche se modesto, che ci permette di vivere con dignita’ ma molta difficolta’.

Poiche’ mio padre non è indigente e non è incapace, puo’ obbligarmi in qualche modo ad apporre questa firma sulla domanda di accoglienza presso questa struttura?

Io non voglio avere nulla a che fare con quest’uomo, gli devo solo lacrime ed infelicita’.

La ringrazio sin da ora se potra’ trovare il tempo per darmi un piccolo consiglio.

Cordialmente F. O.”

Secondo la disciplina del codice civile (art.315 bis) <<[I]. Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

[II]. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

[III]. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

[IV]. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.>>

Ciò vuol dire che il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire al mantenimento della famiglia finché convive con essa. Se, però, i genitori si trovano in stato di bisogno, hanno diritto di ricevere un assegno alimentare da parte del figlio, oppure – a scelta del figlio – di essere accolti e mantenuti nella sua casa (art.445 cod. civ.).

Nel caso in esame, si parla di un genitore che non sembra trovarsi in stato di bisogno, pertanto, non si può pretendere l’assunzione di un obbligo di contribuzione all’eventuale pagamento della retta per il ricovero del genitore in una struttura di accoglimento.

Inoltre, è utile tenere presente che la giurisprudenza tende ad escludere che i Comuni possano imporre al parente dell’anziano ricoverato in una RSA di farsi carico della retta sulla base delle norme civilistiche.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *