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Regole e sanzioni.

Il trasporto di persone, animali ed oggetti sui veicoli a motore in
genere è soggetto a limitazioni non soltanto per la sicurezza
della marcia dei veicoli interessati ma per ragioni di sicurezza dei
veicoli in circolazione.

La disciplina è dettata essenzialmente dall’articolo 169 del
Codice della Strada, che, quanto al trasporto di persone, stabilisce
che sui veicoli è ammesso il trasporto di persone – bimbi
inclusi – nel numero consentito indicato sulla carta di circolazione.
Fino all’8 maggio 2009 era permesso, sulle autovetture e sugli
autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, il
trasporto di due ragazzi di età inferiore a 10 anni in
soprannumero a condizione che fossero accompagnati da almeno un
passeggero di età non inferiore a 16 anni.

Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi,
sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone – ad esclusione delle autovetture-, nonche’ il carico complessivo del
veicolo non possono superare i corrispondenti indicati nella carta di
circolazione.

Per il comportamento di chi guida veicoli destinati a trasporto di
persone – escluse le autovetture – con un numero di persone ed
un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella
carta di circolazione, oppure trasporta un numero di persone
superiore a quello indicato nella carta di circolazione, e’ prevista
l’irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da €168 ad e €674 (punti in detrazione: 3). Per le
stesse violazioni, chi è alla guida di un’autovettura e’
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€41 ad €168 (punti in detrazione: 2).

Le modalità di trasporto degli animali in auto sono pure
regolamentate dal citato articolo 169 del Codice Stradale, secondo
cui è consentito trasportare un solo animale domestico in auto
libero nell’abitacolo purchè non disturbi o distragga il
conducente, mentre possono essere trasportati due o più
animali purchè viaggino in apposite gabbie o nel vano
posteriore dell’auto separato da una apposita rete divisoria, che, se
permanente, deve essere autorizzata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Chi viola tali disposizioni rischia una
sanzione amministrativa da €84 ad €335 e la perdita di un
punto dalla patente.

Erminia
Acri-Avvocato