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Il cambiamento in senso migliorativo delle condizioni economiche dell’ex coniuge avente diritto all’assegno di divorzio ne consente la rivisitazione, in ordine all’ammontare, ed è l’ex coniuge onerato a dover fornire la prova delle condizioni idonee almeno a far presumere il miglioramento della situazione economica della persona titolare dell’assegno.

Con riferimento alla convivenza more uxorio dell’ex coniuge titolare dell’assegno, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la determinazione dell’assegno può essere rivista quando, secondo il prudente apprezzamento del giudice, dalla convivenza che abbia acquisito carattere di stabilità il titolare dell’assegno tragga benefici economici. Ciò vuol dire che la convivenza non esclude di per sé il diritto dell’ex coniuge all’assegno di divorzio, ma può influire sulla determinazione dell’entità di quest’ultimo.

Infatti, eventuali benefici che migliorino le condizioni economiche dell’avente diritto all’assegno, per il contributo al suo mantenimento da parte del convivente, hanno pur sempre natura precaria. Diverso è il caso del nuovo matrimonio contratto dall’ex coniuge che, proprio per le garanzie che offre sotto il profilo degli obblighi patrimoniali, fa perdere il diritto all’assegno ai sensi dell’art. 5 della legge sul divorzio (Legge n.898/1970).

Tale orientamento è stato confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 18593/2008, che ha rigettato il ricorso di un ex marito contro la sentenza che ribadiva l’obbligo dello stesso di versare l’assegno divorziale all’ex moglie, pur avendo, la stessa, instaurato un rapporto di convivenza con un altro uomo, il quale percepiva una modesta pensione di invalidità. Nel caso esaminato i giudici hanno ritenuto mancanti i benefici economici asseriti derivanti dalla convivenza in considerazione del fatto che il convivente invalido della titolare dell’assegno riceveva un «modestissimo reddito da pensione di poco più di 1 milione delle vecchie lire».

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