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L’antenna centralizzata per la ricezione di canali televisivi, destinata a servire tutte o più unità immobiliari di proprietà esclusiva, rientra tra le cose comuni, ai sensi dell’art. 1117 del codice civile, che vi include, tra le altre cose, le opere, le installazioni e i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune.

Tuttavia, pur rientrando tra le ’cose comuni’, l’antenna “non costituisce ex se bene comune, se non in quanto idonea a soddisfare l’interesse dei condomini a fruire del relativo servizio condominiale”, come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.144/2012, pertanto, l’assemblea condominiale, con deliberazione a maggioranza, può decidere sia di attuare sia di sopprimere tale servizio comune.

Come precisato nella citata sentenza, che menziona altre precedenti pronunce nello stesso senso, spetta all’assemblea condominiale disciplinare beni e servizi comuni, per una migliore e più razionale utilizzazione “anche quando la sistemazione più funzionale del servizio comporta la dismissione o il trasferimento dei beni comuni. L’assemblea con deliberazione a maggioranza ha quindi il potere di modificare sostituire o eventualmente sopprimere un servizio anche laddove esso sia istituito e disciplinato dal regolamento condominiale se rimane nei limiti della disciplina delle modalità di svolgimento e quindi non incida sui diritti dei singoli condomini (Cass. n. 6915/07)”.

Nel caso specifico si è ritenuto di escludere che la delibera di soppressione del servizio relativo all’antenna centralizzata fosse contraria al diritto dei singoli condomini sul bene comune, non essendosi ravvisato impedimento al godimento individuale di un bene comune.

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