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Libertà sul diritto d’autore. Ristrutturazioni edilizie. Reato di guida in stato di ebbrezza. Giustizia per i morti di Eternit.
Social network: prevale la libertà sul diritto d’autore.Il gestore di un social network non può essere costretto a controllare e filtrare i contenuti inseriti dai propri utenti sulla piattaforma per evitare che essi diffondano materiale protetto dal diritto d’autore. Lo ha ribadito nuovamente la Corte di Giustizia Europea , a proposito del giudizio promosso, ancora una volta, dalla SABAM, corrispondente belga della SIAE, che aveva citato in causa NetLog, un social network simile a Facebook perchè il tribunale imponesse a NetLog di predisporre dei sistemi per evitare la diffusione illecita di opere musicali e audiovisive da parte degli utenti. La Corte di Giustizia, pronunciandosi nella vicenda, ha ricordato come un’imposizione del genere sia incompatibile con il diritto comunitario.Infatti secondo la Corte la predisposizione di questi filtri determinerebbero la:violazione della privacy, imponendo al gestore del servizio un controllo preventivo e sistematico dei nomi e dei profili degli utenti, nonché delle loro comunicazioni inserite sui social network. Il che si risolverebbe in una illegittima ingerenza sui dati personali dei cittadini; la lesione della libertà di informazione e di espressione in quanto nessun filtro, allo stato attuale, è in grado di distinguere con certezza tra un contenuto lecito e uno illecito. Sicché il suo impiego rischierebbe di bloccare anche le comunicazioni lecite, con limite alla libertà di espressione degli utenti e di informazione; la violazione della libertà d’impresa. L’adozione delle misure informatiche richieste dalla Sabam è, allo stato attuale della tecnica, talmente complessa da comportare costi e oneri estremamente elevati. Ciò sarebbe di fatto inattuabile per il gestore del servizio internet, tanto da rendere a questi impossibile l’esercizio dell’attività d’impresa.Da ciò si deduce che la Corte di Giustizia ha inteso sottolineare che la tutela del diritto d’autore non può giustificare la lesione di diritti ritenuti di livello superiore, come la privacy, la libertà di informazione e di manifestazione del pensiero, la libertà di impresa.In ambito giuridico, infatti, hanno una tutela prioritaria le libertà fondamentali e costituzionali di tutti i cittadini, come ricorda anche la nostra Costituzione; solo dopo vengono posti gli interessi economici, di carattere personale e limitati solo ad alcuni soggetti.Ristrutturazioni edilizie: gli sgravi sono più semplici.A proposito di ristrutturazioni edilizie, le manovre finanziarie hanno reso più semplice la procedura per beneficiare del 36% della spesa sostenuta nelle ristrutturazione di immobili.Infatti non si deve più comunicare la data inizio lavori al centro operativo di Pescara ma basta un’autocertificazione in cui chi godrà dell’agevolazione deve dichiarare la data di inizio lavori e che, appunto, si tratta di interventi che rientrano nei benefici fiscali. Inoltre, nella fattura che rilascia l’impresa che ha fatto i lavori non bisogna più indicare separatamente il costo della manodopera da quello del materiale impiegato e nel proprio 730 è sufficiente presentare tutte le fatture, bonifici e dati catastali dell’immobile su cui sono stati eseguiti i lavori da indicare nella stessa dichiarazione dei redditi.Infine, sempre in riferimento alla detrazione fiscale, quest’ultima in caso di vendita dell’immobile non passa al nuovo acquirente come avveniva fino al 13 luglio scorso. Ma può essere oggetto di un accordo all’interno del contratto di compravendita tra il venditore e l’acquirente, con la possibilità che questo elemento possa avere un peso economico importante nella contrattazione considerando il valore della detrazione residua al momento del rogito notarile d’acquisto.Reato di guida in stato di ebbrezza anche se l’auto è in sosta.Questa volta la Suprema Corte di Cassazione si è veramente superata stabilendo che il reato di guida in stato di ebbrezza scatta anche se ci si accosta sul ciglio della strada e ci si addormenta al volante. Infatti, la Suprema Corte ha condannato un uomo che, col tasso alcolico oltre la soglia tollerata, era stato trovato a sonnecchiare dentro la sua automobile in sostaSecondo i giudici è irrilevante, ai fini di questo reato, che l’automobilista sia in sosta o in marcia, ma piuttosto che egli si trovi al posto di guida. Ciò perché “la fermata costituisce solo una fase della circolazione” ed è ragionevole presumere che l’automobilista abbia raggiunto il luogo della siesta già in stato di ebbrezza. E’ sicuramente una pronuncia coraggiosa, nel senso che le premesse possono essere vere, ma è necessaria la prova certa di volta in volta per verificare l’effettivo stato del conducente prima della sosta, cioè se effettivamente era ubriaco o comunque se il suo tasso alcolico nel sangue era tale da poter affermare che guidava in stato di ebbrezza.Si paga il canone Rai anche se si ha un semplice pc.A lanciare il grido d’allarme sono sempre le associazioni dei consumatori..La questione, stavolta riguarda la Rai che starebbe sollecitando le aziende e i professionisti a pagare il canone anche per i computer collegati in rete sulla base della legge del 1938 che ha istituito questa tassa e ne impone genericamente il pagamento ai possessori di “apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni”. Secondo poi l’interpretazione estensiva che ne ha dato, nel 1988, una sentenza della Corte Costituzionale, il canone è dovuto anche se l’apparecchio è potenzialmente adatto alla ricezione. Il che significa che, per il solo fatto di possedere un iPad, un personal computer, un cellulare, addirittura un forno a microonde, o comunque qualsiasi altro mezzo adatto alle radioaudizioni, a prescindere dall’uso che di esso se ne faccia, si è tenuti al pagamento del canone.E’ chiaro che così non si tiene conto che tale norma sul canone fu scritta in un’epoca in cui la televisione era un bene di lussoche solo poche famiglie potevano permettersi a causa dei costi. Oggi, invece i costi per le radiotrasmissioni sono ridotti dalla tecnologia.La Corte Costituzionale e la RAI evidentemente non considerano come sia fuori luogoil paragone con il personal computer che non è quel bene di lusso che era invece la TV negli anni ’40. Oggi si posseggono più PC che televisioni. Inoltre, è discriminante pretendere il canone solo per i PC connessi a internet e non per quelli offline. Peraltro, ormai, ogni computer ha un modem interno, per cui tutti sono potenzialmente connessi alla rete, a prescindere dunque dalla volontà del possessore.La riflessione che deve farsi è relativa al fatto che le legge deve ricollegarsi al momento storico in cui si inserisce e, quindi, non necessariamente può valere per sempre. Questo significa che va, di volta in volta interpretata.Associazione mafiosa per l’infermiere di Bernardo Provenzano.In base ad un’altra opinabile pronuncia, la Cassazioneha ritenuto responsabile di associazione mafiosa l’infermiere del capo storico di Cosa Nostra, Provenzano, per aver somministrato più volte al boss un farmaco antitumorale. Secondo i giudici, si configura in particolare favoreggiamento personale quando l’aiuto, prestato al mafioso, non è per una causa doverosa e urgente.Nel caso specifico, l’assistenza sanitaria si era concretizzata con un interessamento attivo propulsivo, sfruttando contatti dell’organizzazione mafiosa: ciò al fine di garantire al criminale il mantenimento della sua capacità gestionale pur nella precaria situazione di malattia e latitanza in cui si trovava. Secondo la Corte, con simili comportamenti si dà vita a un indiscusso vantaggio in favore del sodalizio criminale, collaborando alla vita e all’attività dell’associazione.Cambiano le regole in materia condominiale:la comunicazione dell’assemblea deve essere fatta nel luogo più idoneo per la ricezione.Per comunicare l’avviso di assemblea condominiale, l’amministratore può farlo con qualsiasi mezzo; se, però, utilizza la raccomandata a.r. ed è a conoscenza dell’effettivo domiciliodel condomino, non può limitarsi a inviare la missiva presso la residenza anagrafica.La Corte di Appello di Napoli ha infatti ritenuto necessaria la notifica nel luogo più idoneo per la ricezione: che può essere la dimora del condomino, o il suo domicilio o anche il luogo da questi normalmente frequentato (ove, per esempio, si svolge l’attività lavorativa). In verità, la legge non prevede alcun obbligo di forma per l’avviso di convocazione dell’assemblea. La Cassazione infatti ha più volte precisato che la comunicazione potrebbe essere effettuata anche oralmente, per telefono o in qualsiasi altra forma, salvo che il regolamento non prescriva particolari modalità di notifica.È pertanto legittima la prassi in base alla quale l’avviso di convocazione destinato ad un condomino non abitante nell’edificio condominiale venga consegnato ad altro condomino, congiunto del primo.Dunque, non è importante la forma della comunicazione quanto la circostanza che la stessa pervenga – o possa pervenire – nella sfera di normale e abituale conoscibilità del destinatario. Il problema, tuttavia, delle convocazioni orali o comunque che non consentano la dimostrazione dell’avvenuta comunicazione, si pone nel caso di contestazione, da parte del destinatario, dell’effettivo ricevimento. Ecco perché resta comunque buona norma provvedere alle convocazioni attraverso raccomandata o comunicazione consegnata a mani e controfirmata.Finalmente giustizia per i morti dell’Eternite e..la Calabria?È finalmente finito, a Torino, il processo contro i dirigenti della Eternite, l’azienda di Casale Monferrato che produceva amianto: le famiglie dei 1.830 morti avranno un risarcimento di 95 milioni. Sedici anni di carcere e 95 milioni di euro per disastro doloso e omissione dolosa di misure antinfortunistiche: sono queste le condanne inflitte, in primo grado, ai proprietari della “Eternite”, multinazionale dell’amianto, De Cartier e Schmidheiny. Si tratta di una “sentenza storica” soprattutto per il il riconoscimento, anche da parte della magistratura, che il diritto sacrosanto alla vita dei lavoratori è stato calpestato in nome del business. Il primo caso di morte per mesotelioma si è avuto nel 1953. Ad oggi, invece, sono quasi duemila i morti accertati per causa delle polveri dell’amianto, respirate dentro e fuori lo stabilimento piemontese “Eternite”. La fibra killer, che nel 1992 è stata messa al bando, fa tutt’oggi ammalare oltre tremila persone all’anno e poco meno della metà di queste muore di mesotelioma.Nel nostro Paese ci sono ancora 30/40 milioni di tonnellate di materiali contenenti amianto (tettoie, grondaie, magazzini, ecc.).Le stime effettuate sul territorio nazionale parlano di circa 27.000 siti, ma Sicilia e Calabria non hanno ancora presentato le loro mappature…

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