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Dal 1° gennaio 2012 nuove norme nei rapporti tra Pubblica amministrazione e privati.

La
disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive di cui
al D.P.R. 445/2000 è stata modificata da nuove disposizioni
introdotte dalla legge n.183/2011, il cui articolo 15, in vigore dal
1° gennaio 2012, prevede, tra le altre novità, che l
e
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a
stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili
solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della
pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i
certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti
dalle dichiarazioni
sostitutive
di certificazione.

Pertanto,
sia la Pubblica Amministrazione
sia i gestori dei pubblici servizi non possono richiedere i
certificati concernenti stati, qualità personali e fatti
elencati nell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 – per i quali era già
prevista l’autocertificazione-. Gli stessi soggetti, ove
necessario, sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni
oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché tutti i dati e
i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni,
previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati
richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta
dall’interessato.

La
mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive o la richiesta
di certificati o di atti di notorietà costituisce violazione
dei doveri d’ufficio.

La
nuova normativa dell’acquisizione dei dati da parte delle
amministrazioni procedenti nei rapporti con le altre amministrazioni
e con i privati, che ha come obiettivo la completa “decertificazione”
nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, prevede,
inoltre, che, per i certificati attestanti fatti e stati personali di
cui si è detto sopra, rilasciati su richiesta dei privati
dalle pubbliche amministrazioni, sui certificati stessi sia apposta,
a pena di nullità, la dicitura,

“Il presente certificato non può essere prodotto agli
organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizio”.

La mancanza di tale
dicitura sui certificati rilasciati dall’amministrazione costituisce
violazione
dei doveri d’ufficio.

E’
opportuno tenere presente che l‘autocertificazione
e le dichiarazioni sostitutive di notorietà devono essere
utilizzate solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche (ossia
tutte le Amministrazioni dello Stato, inclusi gli istituti e le
scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le
aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
regioni, province, comuni e comunità montane, I.A.C.P., camere
di commercio ed ogni altro ente di diritto pubblico) e nei rapporti
con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di
pubblica utilità (aziende di fornitura del gas, dell’energia
elettrica, aziende telefoniche, ecc.), ma non anche nei rapporti con
l’autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni
giurisdizionali, nè nei rapporti coi privati, che hanno la
possibilità di accettare l’autocertificazione, ma non sono
obbligati a farlo.

Erminia
Acri-Avvocato