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Stop al segreto bancario dal 1 gennaio 2012; Patente a 17 anni; maltrattamenti animali domestici; Rc auto; logo falso; acquisti On Line; privacy


 

Stop al segreto bancario dal 1 gennaio 2012.

Dal primo gennaio 2012, ogni estratto conto bancario o postale non sarà recapitato solo al titolare, ma anche all’Agenzia delle Entrate. Questa previsione cancella definitivamente nel nostro Paese il segreto bancario (che già nel 2003, con l’anagrafe tributaria, era stato duramente minato). Banche, poste e tutti gli intermediari finanziari avranno un vero e proprio obbligo di comunicare al fisco qualsiasi movimentazione dei conti correnti. Le informazioni saranno poi valutate dall’Agenzia delle Entrate, che elaborerà delle “liste nere” dei contribuenti a rischio evasione. Queste informazioni, infine, saranno conservate per anni negli archivi informatici, per essere poi riesumate all’occorrenza. In questo modo, tutte le eventuali incongruenze tra il reddito dichiarato e il denaro che transita sul conto verranno immediatamente stanate. Il che renderà gli Istituti di credito un forziere dei soli redditi leciti (non so con quanto piacere per la lobby bancaria). Nello stesso tempo, l’Agenzia delle Entrate si trasformerà in una sorta di SS tedesca. Benché si tratti di un’autorità amministrativa, il suo potere sarà pari a quello di un magistrato, con la possibilità di ispezionare preventivamente, senza autorizzazioni e nei confronti di chiunque, colpevoli e innocenti. Tutto ciò solo sulla scorta dell’analisi dei tabulati effettuata da un computer: duemila server che conosceranno al centesimo i segreti finanziari della popolazione, utilizzeranno le 22.200 informazioni al secondo che transiteranno dai processori per stanare gli evasori. Onde giustificare questo stato di emergenza, l’Istat ha reso noto che, in Italia, ogni anno l’evasione fiscale raggiunge i 275 miliardi di euro, ossia dieci volte il valore della manovra Monti, con una sottrazione all’erario di circa 120 miliardi (tremila euro a contribuente).

 Patente a 17 anni. 


Con il nuovo regolamento del Ministero dei trasporti da oggi sarà possibile guidare autovetture senza dover aspettare la maggiore età.Per poter ottenere tale anticipazione sulla patente bisognerà avere i seguenti requisiti:1) avere un’età non inferiore a 17 anni; 2) essere in possesso del patentino di guida; 3) frequentare un corso, presso una scuolaguida, della durata di dieci ore e così ricevere un attestato di frequenza. Sull’attestato saranno riportati i nominativi delle persone che dovranno accompagnare il minore alla guida; 4) nell’auto vi dovrà sempre essere un “accompagnatore“. Quest’ultimo dovrà avere i seguenti requisiti:a) non potrà avere più di 60 anni; b) dovrà possedere la patente B (o cat. superiore) da almeno dieci anni; c) non dovrà aver riportato, nei precedenti cinque anni, alcuna sanzione che abbia comportato la sospensione della patente; 5) Sulla vettura (anteriormente e posteriormente) dovrà essere apposto un cartello (con la scritta “GA“) che indichi la presenza di un minore accompagnato. L’autorizzazione a guidare le automobili sarà preclusa a quanti hanno subito dei provvedimenti per infrazioni al Codice della strada.

Maltrattamenti agli animali domestici: dovuto anche il risarcimento per danno morale del padrone. 

La Cassazione ha stabilito che, nell’ipotesi di maltrattamento di animali domestici, il molestatore deve risarcire, oltre al danno fisico cagionato all’animale, anche il danno morale arrecato al padrone.Già diversi giudici di primo grado avevano stabilito questo principio nel caso di uccisione dell’animale. Per esempio, il 30 luglio del 2006 una sentenza innovativa del Giudice di Pace di Ortona (Chieti) aveva condannato un automobilista, che aveva investito ed ucciso un cane nel febbraio del 2006, al risarcimento del danno esistenziale subìto dalla proprietaria. In un’altra circostanza, la morte di un gatto dovuta alla negligenza della clinica aveva determinato il risarcimento del danno morale in favore del padrone. Utilizzati un tempo per la difesa personale, gli animali domestici oggi sono parte di un rapporto simbiotico, affettivo e, da poco, anche terapeutico. Per le famiglie rappresentano veri e propri simili da tutelare, al pari degli stessi familiari. Il fatto di maltrattare un animale domestico costituisce di per sé reato. L’animale è considerato, secondo i giudici della Corte Suprema, come una “persona non umana“, in grado di percepire tanto il dolore fisico, quanto le sofferenze a livello emotivo. Pertanto, sotto un aspetto strettamente giuridico, l’interesse (di cui è titolare il padrone) all’integrità dell’animale domestico, essendo questi un essere senziente, deve essere sempre tutelato. Ciò anche in virtù del fatto che l’animale, rivestendo un ruolo importante all’interno della famiglia, proietta, seppur indirettamente, il proprio malessere nella sfera emotiva dei suoi padroni, i quali subiscono di conseguenza un danno morale.

Rcauto: nel 2012 parità tra i sessi.

Nel 2012 le assicurazioni non potranno più far pagare alle donne premi più bassi rispetto agli uomini sulle polizze RCA. Le polizze assicurative per la responsabilità automobilistica prevedevano finora un premio più basso per le donne, sino al 20% in meno rispetto a quello per gli uomini. Ciò perché il 70% degli incidenti stradali e dei casi di perdita di punti sulla patente, coinvolge il sesso maschile. Quindi, a parità di condizioni, un giovane automobilista, prudente e con un’auto di modesta cilindrata, paga un premio più alto rispetto alla corrispondente “collega” del sesso debole. Per quanto le costituzioni europee prevedono il principio di parità tra i sessi, così non è stato sino ad oggi con le polizze RCA. Già la Corte di Giustizia, il primo marzo 2011, aveva dichiarato tale pratica contraria al principio di uguaglianza, stabilendo che, a decorrere dal 21.12.12, ogni discriminazione nel pagamento dei premi fondata sul sesso dovrà essere abolita. Così la Commissione europea ha fissato le linee direttrici da impartire agli Stati membri, per rispettare il pari trattamento tra uomini e donne. Le assicurazioni resteranno libere di applicare, comunque, altri fattori di rischio come per esempio l’età o la provincia di residenza (per es., un automobilista di Napoli paga di più di un automobilista di Torino, proprio per la maggiore presenza di sinistri e di frodi nella prima provincia).

Logo falso: non sempre è reato.

Contraffare un marchio non è sempre reato. Lo ha stabilito di recente la Cassazione: il pezzo di ricambio “non originale” può anche riprodurre il logo del marchio originale, senza che ciò costituisca contraffazione. Per esempio, nel caso di un’automobile, il copricerchione acquistato a buon mercato da una ditta diversa dalla casa madre potrebbe riprodurre il logo di quest’ultima senza subire sanzioni. La Cassazione ha infatti evidenziato che, in questi casi, il marchio originale viene copiato solo a scopo “decorativo”, per non rovinare cioè la linea estetica del prodotto nel suo complesso. Nell’esempio di prima, l’estetica della vettura verrebbe infatti compromessa se ogni cerchione avesse un logo diverso. La tutela del marchio serve infatti a evitare la “confusione” dei prodotti: ossia che il consumatore scambi i beni provenienti da un’azienda con quelli provenienti da un’altra. Se quindi l’azienda concorrente, nel riprodurre sul proprio prodotto il logo di una diversa ditta, specifichi chiaramente (all’interno della confezione e con la pubblicità) che il ricambio non è originale, non genera alcun falso convincimento nel consumatore. Quest’ultimo, infatti, è pienamente consapevole di aver comprato un bene non originale. La contraffazione che è un reato, è legittima, secondo i giudici quando ha una semplice funzione “estetico-descrittiva” e non generi confusione nell’acquirente. Sulla base di questo principio, quindi, la Cassazione ha scagionato tre siti internet che commercializzavano copri-ruota non originali di note case costruttrici di automobili.

Novità per acquisti online: da oggi possibili senza carte di credito.

Nasce un nuovo modo per pagare gli acquisti online senza utilizzare la carta di credito: si chiama “Cashlog”  e consente di addebitare il prezzo del prodotto sulla propria bolletta telefonica di rete fissa.Il servizio, concesso ai clienti adsl residenziali Telecom, garantisce spese sul web per un valore compreso da € 0,10 e 15,00 (IVA inclusa), come nel caso di giornali, riviste, musica, giochi, video, scommesse, ecc. Il nuovo strumento si pone come alternativa alla carta di credito prepagata. Cashlog è stato lanciato sette mesi fa ed è già utilizzato da siti di giochi online, dating, annunci e musica. Oltre che in Italia, il servizio è presente in Spagna e Germania e, dal 2012, anche in Francia. Un’interessante novità è costituita anche il nuovo servizio “On Shop“, lanciato da PoinX.it. Il consumatore, in questo caso, può acquistare, presso un qualsiasi rivenditore munito di Lottomatica, una carta Onshop (disponibile in tagli da 24 a 150 euro). In verità non si tratta di una carta, ma di uno scontrino, che funziona come una prepagata: su di esso, infatti, è riportato un pin da digitare al momento dell’acquisto online.

Privacy: nessuna violazione se i dati sono utilizzati in un processo.

Non si viola la privacy dei terzi quando gli altrui dati personali vengano utilizzati, pur senza il consenso del titolare, per difendersi in un processo. La Cassazione, infatti, ha da poco stabilito che il medico, per esercitare la propria difesa nella causa intentatagli dal paziente, può accedere e utilizzare i dati sensibili di quest’ultimo senza il suo consenso. In altre parole, il professionista potrà spulciare nell’altrui cartella clinica (all’insaputa dell’interessato), utilizzandone fotografie, indagini e quant’alto se ciò serve per costituirsi e difendersi nel processo. Come già qualche mese fa avevano stabilito le sezioni unite della stessa Corte, la tutela della riservatezza dei dati cede il passo a un diritto ben più importante, sancito dalla Costituzione, che è l’esercizio della difesa nel giudizio. Perché, tuttavia, ciò avvenga nel rispetto dei diritti altrui, è comunque necessario che la “intrusione” nell’altrui privacy avvenga in modo corretto, pertinente e senza eccedere le finalità per le quali i dati sono stati raccolti e trattati. In altre parole, le informazioni possono essere utilizzate solo per la difesa nella causa e non per altri scopi. Dopo la difesa, i suddetti dati dovranno essere cancellati.


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