Posted on


Porta a porta etico; etichette più complete per gli alimenti; pubblicità in outsourcing; casinò On Line; Bancoposta nel mirino.


Il “porta a porta” diventa etico con il codice per le vendite.

Tempi bui per i ‘venditori di fumo’ porta a porta. Arriva il Codice etico per gli acquisti a domicilio che fissa le regole di condotta del perfetto ‘incaricato alla vendita’. A dettare la deontologia dell’agente di commercio è Univendita, l’Unione italiana di vendita diretta, una delle principali associazioni di categoria, sorta a settembre del 2010. L’obiettivo della carta è “garantire il rispetto del mercato, dei diritti dei consumatori e la dignità delle persone” attraverso l’osservanza delle norme di “correttezza, trasparenza, rispetto, sostenibilità”. Il codice, che disciplina tutti gli aspetti della vendita a domicilio, si applica alle imprese aderenti al sindacato. Il testo prevede anche una serie di sanzioni per i trasgressori: dal semplice richiamo alla censura, fino all’esclusione e alla pubblicazione delle multe, nei casi più gravi. L’esigenza di rendere sempre più affidabili gli addetti alla vendita diretta deriva anche dal successo del porta a porta. Lo shopping a domicilio piace agli italiani: soprattutto ai giovani tra i 25 e i 44 anni, meglio se donne ed è uno dei pochi settori che da oltre sette anni risulta in crescita passando indenne attraverso la crisi, con un giro d’affari di oltre 72 milioni di euro. Ciò che più convince della vendita a casa è la possibilità di verificare la qualità dei prodotti, seguita proprio dal rapporto diretto con l’agente, che può dispensare utili consigli ed è facile da reperire in caso di problemi. Ma come si deve comportare il rappresentante per attenersi alle regole? L’agente di commercio non deve essere insistente. I contatti, devono avvenire “in modi e orari ragionevoli per non risultare invadenti”. Il cliente ha dunque diritto a interrompere le dimostrazioni e mandare via gli incaricati in qualsiasi momento. Dopo essersi presentato, mostrando il tesserino di riconoscimento, l’incaricato è tenuto a illustrare i prodotti in modo chiaro, indicando il prezzo comprensivo di imposte, spese di spedizione e consegna.

Vanno rese note, inoltre, le condizioni di pagamento e di un eventuale credito, le garanzie commerciali e il diritto di recesso. É dovere dell’agente fare in modo che il consumatore capisca davvero le clausole e gli obblighi che assume con acquisto. Ogni brochure deve riportare i recapiti per rintracciare l’azienda (denominazione, indirizzo e sito web, se esiste). Al momento dell’acquisto il cliente ha diritto a una copia del contratto o del modulo d’ordine in cui siano indicate chiaramente condizioni di vendita e recapiti della società. La merce ordinata deve essere recapitata tempestivamente, insieme alle istruzioni per l’uso sicuro del prodotto, scritte in italiano e in caratteri leggibili. Se non è possibile consegnare per tempo, per via di disguidi o altri impedimenti, il consumatore va informato affinché possa esercitare i diritti previsti per i ritardi ingiustificati. Tutte le lamentele sporte dai consumatori devono essere prese in esame in breve tempo. Anche quelle relative alla condotta di un incaricato, su cui l’impresa deve vigilare e prendere provvedimenti. Ogni azienda, inoltre, deve prevedere forme di conciliazione per risolvere le controversie con i consumatori.

Alimenti: etichette più complete.

L’Unione europea ha approvato un nuovo regolamento che prevede maggiori informazioni sulle etichette dei prodotti alimentari. L’obbligo di indicare la presenza di allergeni e di altre sostanze in grado di scatenare intolleranze è esteso anche agli alimenti sfusi. Questo significa che i nuovi obblighi riguardano anche i ristoratori. Una buona notizia, soprattutto se si pensa che la maggior parte delle reazioni allergiche gravi si verificano quando si mangia fuori casa. Fatta eccezione per i prodotti non trasformati, come la frutta e la verdura, e per quelli con un basso valore energetico, come le spezie, tè e caffè e alcolici, l’etichetta nutrizionale sarà obbligatoria quasi sempre. Dovrà garantire precisi requisiti sulla presentazione delle informazioni, come una grandezza minima per i caratteri utilizzati. Il tipo di olio utilizzato dovrà essere indicato e bisognerà specificare anche la presenza di ingredienti “nano”, utilizzati in dimensioni piccolissime.

Infine l’obbligo di indicare la provenienza della carne, prima prevista solo per il manzo e il vitello, ora viene esteso anche ai suini e al pollame. Invece altri alimenti, come per esempio il latte, sono rimasti fuori dall’obbligo di indicare l’origine. Inoltre non è passata la richiesta, avanzata dalle associazioni di consumatori, di inserire l’etichetta nutrizionale sul fronte dell’imballaggio. Non sarà obbligatorio specificare neanche la quantità di grassi transderivati dai grassi idrogenati.

 

Pubblicità in outsourcing: la società committente resta responsabile.

Quando un’azienda si avvale dell’opera di altre ditte per la promozione dei propri prodotti, è lei che resta responsabile per il trattamento dei dati (e non quella a cui è stata delegata l’attività di marketing). Lo ha recentemente stabilito il Garante per la protezione dei dati personali che, con questo, ha voluto mettere un ulteriore punto alla lotta contro le offerte commerciali indesiderate. La battaglia è iniziata con l’istituzione del Registro Pubblico delle Opposizioni. Normalmente, le società che producono o vendono beni ed erogano i servizi, oggetto delle campagne promozionali, si avvalgono di soggetti terzi (gli outsourcer) cui conferiscono mandato per l’attività di promozione e commercializzazione attraverso mirati contatti commerciali nei confronti di potenziali clienti. In questo modo, le società mandanti si evitano la fastidiosa attività di gestione dei dati personali, nominando responsabili del trattamento soggetti terzi, ossia le agenzie che operano in outsourcing e che, appunto, si occupano della promozione. Alcune società mandanti (per es., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Teletu S.p.A.), dinanzi l’accusa di aver operato promozioni non gradite, si sono giustificate sostenendo che responsabili del trattamento sarebbero solo le società in outsourcing, che agirebbero in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati dei potenziali clienti. Esse hanno pertanto rivendicato la propria estraneità rispetto a eventuali illeciti (quali, ad esempio, contatti promozionali indesiderati avviati nei confronti di titolari di utenze telefoniche iscritte nel Registro pubblico delle opposizioni; trasmissione, in assenza del consenso informato dell’interessato, di messaggi a carattere pubblicitario via telefax etc.). Le società in outsourcing infatti operano indiscriminatamente nella gestione della clientela potenziale, contattando sia coloro che hanno fatto espressa richiesta di essere cancellati dalle liste promozionali, quanto gli altri. Per tali motivi, il Garante è voluto intervenire per dettare prescrizioni più forti e richiamare alla responsabilità i soggetti interessati della promozione pubblicitaria.

Crisi economica: il casinò online fa ancora sognare.

Uno dei pochi settori che sembrano non risentire della crisi economica è quello del gioco online e dei gratta e vinci, un sistema tutto italiano per allontanare la depressione da recessione. Si moltiplicano i sistemi per giocate e scommesse: dalla lotteria nei supermercati all’ippodromo virtuale. Gioiscono le casse erariali che, con le debolezze speculative dei cittadini, dall’inizio del 2011 hanno fatto registrare introiti per otto miliardi di euro. Il calo (nella misura del 20%), invece, sembra riguardare le tradizionali e suggestive corse dei cavalli. E se i giocatori non vanno alle piste, sono le piste che vanno dai giocatori. Tutto grazie a Internet. Il bookmaker inglese Stanleybet sta già vendendo in Italia, da oltre un anno, le corse virtuali di cavalli e cani e le partite di calcio con giocatori immaginari. Con enormi successi. L’altra novità del nuovo anno consisterà in una piattaforma online condivisa tra i vari utenti connessi alla rete, che consentirà loro di decidere se assumere il ruolo di “puntatori” o del “banco” su un evento sportivo. Questo sistema ha letteralmente sbancato nel Regno Unito dove il gruppo Betfair ha ottenuto incassi per 378 milioni di euro. Sempre nel 2012 sarà varata la nuova “lotteria da resto” che permetterà di giocare alla cassa del supermercato con il resto della spesa. Con una puntata di massimo 5 euro, si potrà scegliere di convertire il resto della tradizionale spesa in un biglietto di lotteria, con vincite per migliaia di euro. La giocata dovrà avvenire solo a seguito dell’acquisto di prodotti nel negozio. I registratori di cassa emetteranno quindi una distinta ricevuta rispetto allo scontrino fiscale. Il governo italiano ha chiarito che il sistema (che riserverà al venditore l’8% dei ricavi e il 30% all’erario)  è volto, a fronte di un minimo impegno economico per il giocatore, a favorire la diffusione del messaggio di gioco legale, per contrastare la “ghettizzazione” dei giocatori in locali specificamente dedicati. Gli italiani restano comunque fedeli ai casino online. Dopo il via libera del 18 luglio 2011, grazie alle nuove licenze dell’Aams, nel solo mese di settembre sono stati incassati circa 275 milioni di euro, con un aumento del 23% rispetto ad agosto. Siti come betway.it fanno da padrone. Stesso trend positivo registrano i poker online. La stessa PosteMobile e la Mondadori, attirate dal business, hanno fatto richiesta di licenza alla Aams.

Bancoposta nel mirino.

A seguito di una denuncia da parte delle associazioni dei consumatori, Bankitalia ha aperto un’indagine nei confronti di Poste Italiane per il conto Bancoposta Più in cui viene azzerato il tasso di interesse. Poste Italiane pubblicizza il nuovo contocorrente con una comunicazione inviata a 5 milioni di correntisti. Un’evidente operazione pubblicitaria mirata ad indurre i correntisti ad aprire il nuovo prodotto e chiudere quello vecchio. Il comportamento di Poste italiane contrasta con l’art 118 del testo unico bancario che stabilisce che nei contratti a tempo indeterminato può essese convenuta con, con clausola approvata dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto in caso di giustificato motivo. In questo il giustificato motivo non c’è se non quello di far pubblicità ad un nuovo prodotto. Le modifiche quindi non sono valide. Vedremo cosa dirà Bankitalia alla fine dell’indagine.

 

 

 


[
->http://www.studiolegalecounselingcipparrone.it/]