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“Salve, sono un ex dipendente pubblico in pensione. Vorrei sapere se è possibile presentare istanza di riconoscimento della pensione privilegiata per causa di servizio oltre i cinque anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Grazie. Saluti O. L.”

L’articolo 169 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092 (Testo Unico sul trattamento di quiescenza) prevedeva la non ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato decorsi cinque anni dalla cessazione dal servizio senza inoltro della richiesta di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, con elevazione del termine a dieci anni qualora l’invalidità sia derivata da parkinsonismo.

Sul punto è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 323/2008, che, in considerazione del successivo progresso delle conoscenze mediche, da cui è emersa l’esistenza di altre patologie a decorso lento e latente, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 “ nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell’ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa.”

Pertanto, nei casi di malattie con decorso lungo e latente, il termine di decadenza di cinque anni decorre, secondo la Corte, dalla data della manifestazione della malattia contratta in dipendenza dal servizio.

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