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Considerazioni sulla sentenza del Tribunale di Lucca n.619/2010.

 

Ultimamente il mondo del counseling è stato “scosso” dalle molteplici e varie opinioni
espresse in ordine a due decisioni giudiziarie: la sentenza civile del Tribunale di Milano n.10289/2011, di cui si è detto nell’articolo ” Psicologi Vs Counselor? ” pubblicato in questa stessa sezione, e la
sentenza penale del Tribunale di Lucca n.619/2010, diventata definitiva, emessa a conclusione del giudizio instaurato a seguito di un esposto presentato alla Procura della Repubblica dall’Ordine degli Psicologi della Toscana
per presunto esercizio abusivo della professione di psicologo ascritto a due counselor che operavano presso un centro di assistenza -creato dagli stessi- con sede in Lucca.

 

All’esito dell’istruttoria, valutati il materiale acquisito, l’escussione dei testimoni (utenti del centro)
e dei consulenti tecnici, è stata esclusa la sussistenza di ogni elemento del reato contestato ai due counselor, i quali sono stati assolti “perché il fatto non sussiste”.

 

Ebbene, pur senza entrare nel merito della sentenza, che è comunque il provvedimento col quale è stata definita una determinata causa, è possibile trarre da essa importanti spunti di riflessione sull’attività e sulle competenze del counselor.

 

Nel caso specifico il rinvio a giudizio dei due imputati era stato disposto per il reato punito dall’art.348
codice penale
(“Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito
con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 euro a 516 euro”),
<<per aver entrambi esercitato abusivamente presso il centro XXX
con sede in Lucca la professione di medico psicologo senza averne l’abilitazione, ed in particolare per aver svolto compiti tipici del medico psicologo chiedendo ai numerosi pazienti (tra i quali XXX) informazioni sul proprio
malessere psichico e sui problemi sentimentali e di relazione con parenti e coniugi, svolgendo sedute di analisi, anche di gruppo, mediante il ricorso a tecniche per l’emersione dei problemi (tramite “pupazzetti”,
disegni, etc.), formulando attività di diagnosi del disagio psichico, consigliando anche, oltre che la prosecuzione degli incontri, farmaci omeopatici o il ricorso alla terapia dell’ipnosi, svolgendo attività didattica riservata ed in particolare organizzando corsi di ipnosi.>>.

 

La disposizione di cui all’art. 348 codice penale mira a tutelare l’interesse della collettività
a che determinate professioni, che necessitano di particolari conoscenze e competenza tecnica, siano svolte soltanto da chi ha conseguito la speciale abilitazione richiesta dalla legge per il relativo esercizio. Perchè
sia configurabile la fattispecie criminosa, secondo la giurisprudenza, è sufficiente anche il compimento di un solo atto riservato in modo esclusivo ad una data professione per la quale si è privi di abilitazione.
Conseguentemente chi (counselor o altri) eroghi una prestazione che costituisce un atto tipico, caratteristico di una professione per il cui esercizio gli manca l’abilitazione, commette un abuso punibile penalmente.

 

Non è sostenibile, invece, anche alla luce delle considerazioni espresse nella citata sentenza
del Tribunale di Lucca, la tesi dell’Ordine degli Psicologi secondo cui l’attività di counseling sarebbe in realtà attività di consulenza psicologica camuffata dietro una denominazione straniera, sicchè
i counselor, che non sono psicologi iscritti all’Ordine, compirebbero un abuso per esercizio di competenze proprie della professione di psicologo.

 

Nelle motivazioni dell’assoluzione, così si esprime il Tribunale: <<…le deposizioni
dei consulenti tecnici hanno evidenziato quali e quanti mutamenti e progressi le scienze umane abbiano avuto negli ultimi decenni, sia rispetto all’esponenziale aumento di domanda da parte degli utenti, sia rispetto alla molteplicità
delle discipline e della conseguenziale offerta da parte degli operatori specializzati. Ecco allora che è stata descritta
la nuova figura del “counselor” che, sinteticamente, non può certo considerarsi alla stregua di uno psicologo, ma che lavora, del
tutto legittimamente e necessariamente, per la progressiva estensione della salute individuale non più riducibile all’assenza di malattia, ma comprensiva di una nozione molto più ampia di benessere psico-fisico
che si può riassumere nel concetto di “migliore qualità della vita”.
>> Ed ancora: <<Ebbene di fronte a diritti come
quello alla salute di cui all’art. 32 della Costituzione e di un suo strumento realizzativo che è anch’esso diritto costituzionale, collocato all’articolo 33 nelle sue forme di libero esercizio dell’arte e della scienza,
la norma penale di cui all’articolo 348 c.p. non sembra rispondere ad effettive esigenze di tutela dell’interesse giuridico che vuole proteggere, se essa non viene letta in una forte prospettiva di tipicità’.>>.

 

Il Tribunale, quindi, ha affermato l’esistenza e la legittimità della nuova figura professionale
del “Counselor”, che non è uno psicologo, ma che lavora per la progressiva estensione della salute individuale e facilita il raggiungimento di una migliore qualità della vita. Ne risulta ulteriormente
disattesa la pretesa di quegli psicologi che vorrebbero ricondurre all’articolo 1 della Legge di ordinamento della professione di psicologo, e quindi riservare a quest’ultimo, tutte le professioni di aiuto.

 

Per evitare confusione e garantire la professionalità della figura del Counselor è importante
fornirne una definizione attraverso i tipi di intervento e gli ambiti di applicazione, nonchè pervenire all’adozione di parametri minimi condivisi per l’accesso alla professione e la formazione. In proposito, è
significativa anche la sentenza del Tar Toscana, Sez. I, 13/06/2007 n. 875, in cui si è asserito che <<la professione di psicologo, in quanto regolamentata per legge, è riservata a chi abbia conseguito
la relativa abilitazione, ma non è precluso trasmettere conoscenze scientifiche, culturali e tecniche afferenti alle discipline psicologiche, ad altri soggetti. Di conseguenza la somministrazione di conoscenze, anche
a livello universitario, concernente tecniche della psicoterapia non può, evidentemente, ledere di per sé gli interessi di cui è portatore l’ordine professionale ricorrente e che si sostanziano nella tutela
dei professionisti abilitati ed iscritti all’albo contro la illegittima concorrenza dei soggetti non abilitati.>>

 

 

Erminia Acri-Avvocato