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Ora diventa obbligatoria.




Da lunedì 21 marzo diventa obbligatorio il tentativo di conciliazione tra le parti per alcune materie.

Scopo del decreto legislativo 28/2010 che ha introdotto l’istituto della mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali è quello di diminuire il contenzioso nelle aule dei Tribunali, riuscire cioè a mettere d’accordo le parti in modo stragiudiziale senza ricorrere al magistrato.

Le materie per cui le parti da oggi in poi devono cercare un accordo prima di finire in Tribunale sono : i diritti reali (proprietà, usufrutto etc), eredità, patti di famiglia, locazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari, risarcimento per responsabilità professionale del medico, risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa o attraverso un altro mezzo pubblicitario. Per le questioni condominiali e per il risarcimento da incidente stradale, in un primo momento incluse nel provvedimento oggi in vigore, bisognerà attendere un anno (20/03/2012) perché anche per esse si possa tentare la conciliazione.

Nell’ordinamento italiano già da tempo è prevista la conciliazione per le controversie con le compagnie telefoniche e precisamente presso le Camere di Commercio o i CO.RE.COM. (comitati regionali di comunicazione).

Naturalmente se, oltre alle materie elencate, c’è la volontà delle parti di ricorrere a tale istituto, nulla lo impedisce.

Il procedimento detto di “media-conciliazione” deve durare al massimo quattro mesi, nulla, dunque, in confronto alla durata dei processi. I dati finora disponibili e relativi a sei mesi del 2010 dimostrano che le controversie si sono concluse in meno di due.


Ma cosa fare se si vuol tentare di conciliare? Innanzitutto è necessario fare domanda all’organismo di conciliazione che può essere pubblico o privato e può essere scelto dalle parti. Tali enti devono essere iscritti in uno speciale registro presso il Ministero di Giustizia. Per sapere quali sono gli enti autorizzati ci si può rivolgere alle Camere di Commercio o ai Consigli dell’ordine forense nei Tribunali.

Se le parti trovano un accordo, quest’ultimo diventa esecutivo come una sentenza del giudice, altrimenti il mediatore può proporre una soluzione della lite che può essere accettata o respinta dalle parti. Se non si trova una soluzione, la controversia passa in Tribunale, dove, se la sentenza corrisponderà pienamente alla proposta fatta dal mediatore, la parte che l’ha rifiutata dovrà pagare le spese processuali anche se ha vinto la causa.


Ma quanto costa il procedimento? Le indennità dovute agli organismi di conciliazione sono approvate dal Ministero della Giustizia. Con un reddito totale (cioè la somma di tutti i redditi familiari) di Euro 10.628 si ha diritto al gratuito patrocinio. Entrambe le parti devono versare ciascuna Euro 40,00 per l’avvio del procedimento, a questa somma si aggiungono le spese di mediazione vera e propria che variano a seconda dell’importo oggetto della lite e comunque vanno da Euro 44,00 a 6.133. In caso di ricorso spontaneo alla conciliazione, cioè al di fuori dell’obbligatorietà, le spese per ogni parte sono aumentate di un terzo. Se, invece, si tratta di una questione particolarmente complessa, le spese possono aumentare di un quinto.

In caso di accordo, il verbale che ne consegue è esente dall’imposta di registro se il valore della causa è fino a Euro 50.000.

Un’altra agevolazione per chi si mette d’accordo è la concessione di un credito d’imposta (da recuperare nella dichiarazione dei redditi) fino ad un massimo di Euro 500 per il pagamento dell’indennità versata.

Maria Cipparrone.


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->http://www.studiolegalecounselingcipparrone.it/]