Sono in molti a chiedere se e in quali casi si possa gestire un condominio senza ricorrere ad un professionista esterno, soprattutto quando si tratta di piccoli condomini, con pochi appartamenti.
Per l’attuale disciplina legislativa è possibile fare a meno di un amministratore “professionista”, però, in ogni caso, occorre la nomina di un amministratore quando i condomini sono più di quattro (art. 1129 cod. civ.), e i condomini sono responsabili degli adempimenti prescritti dalle disposizioni normative civili, penali e fiscali.
La disposizione che prevede la nomina obbligatoria fa riferimento al numero di proprietari e non a quello delle unità immobiliari, sicchè essa non trova applicazione ove si tratti di uno stabile con molte unità immobiliari, di cui diverse appartenenti ad un unico proprietario.
Pertanto, i condomini possono scegliere l’amministratore interno rispetto a quello esterno, però se, per motivi di disaccordo l’assemblea non adotta la delibera di nomina dell’amministratore, a ciò provvede l’autorità giudiziaria, su ricorso anche di un solo condomino.
Che sia interno o esterno, l’amministratore deve svolgere i seguenti compiti (art.1130 cod. civ.):
– eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini e curare l’osservanza del regolamento di condominio;
– disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune;
– riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni, e gestire il relativo fondo;
– compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio;
– alla fine di ciascun anno, rendere conto della sua gestione;
– ricorrere alle vie legali per ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea;
– convocare l’assemblea sia in via ordinaria, sia in via straordinaria quando sia ritenuto necessario dallo stesso amministratore o quando ne sia fatta richiesta di almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio;
– agire e resistere in giudizio, nei limiti stabiliti dalla legge.
L’amministratore, quale rappresentante “ex mandato” dei condomini, in sostanza, deve preoccuparsi del corretto uso e funzionamento delle cose e dei servizi comuni, nonché della contabilità e di tutte le pratiche burocratiche, non sempre agevoli. Ecco perché spesso, anche laddove si preferisca autogestire il condominio, per la redazione delle documentazioni fiscali e contabili ci si rivolge agli studi professionali, pur senza affidare in completo l’amministrazione a questi ultimi.
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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