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Furto d’identità. Tassa soggiorno per turisti. Risarcimenti bancari.


Furto d’identità: aumenti a causa di disinformazione;

Un italiano su quattro e’ vittima di furto di identita’, ma questo fenomeno e’ ancora poco conosciuto dai cittadini, che spesso non sanno come difendersi. Il furto d’identita’ “colpisce ormai centinaia, migliaia di persone al giorno, che rischiano di vedersi sostituire in attivita’ finanziare, in acquisto di immobili e attivita’ economiche”. Le associazioni dei consumatori riportano i risultati di una recente ricerca svolta dall’Unicri, l’agenzia dell’ONU per la prevenzione del crimine, dalla quale e’ emerso che, sulla clonazione di bancomat e carte di credito, ma anche su addebiti per servizi o prodotti mai acquistati e mai richiesti, contratti mai effettuati, gli italiani ne sanno ben poco. Su 800 intervistati dai 25 ai 64 anni, ben 1 su 4 e’ stato vittima di furto di identita’. Per questi motivi le associazioni “ritengono che sia assolutamente necessario che le nuove normative in via di emanazione sulla frode e in particolare sul furto di identita’ trovino immediata applicazione e siano rese di larga conoscenza ai consumatori, soprattutto di coloro che fruiscono dell’e-Commerce. E’ altresi’ importante che i fruitori di internet utilizzino tutti gli accorgimenti per non cadere nelle trappole della criminalita’ utilizzando siti sicuri e non dando retta a vincite milionarie di false lotterie internazionali.

Tassa soggiorno per turisti: per associazioni consumatori è controproducente;

 

Il decreto legislativo presentato dal ministro per la Semplificazione, Roberto Calderoli, alle commissioni di Bilancio di Camera e Senato, prevede una tassa di soggiorno da 0,5 a 5 euro per tutti i comuni capoluogo di provincia “a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualita”‘. Le associazioni dei consumatori hanno espresso la loro contrarietà verso questa tassa. “Il turismo e’ una risorsa fondamentale per il nostro Paese e logica vorrebbe che si intervenisse in maniera continua e insistente, e con tutti i mezzi a disposizione, per promuovere, agevolare e migliorare la qualita’ dei servizi turistici nel nostro Paese, poiche’ anche da questo versante, puo’ provenire una importante risposta positiva per il rilancio della nostra economia. Invece, purtroppo, sono ancora tantissime le cose che non funzionano e che incidono negativamente sulla domanda turistica, quali, ad esempio, le carenti infrastrutture, la scarsa qualita’ dei servizi e, il piu’ delle volte, costi per i servizi tra i piu’ elevati in Europa, quali, ad esempio quelli balneari, della ospitalita’ e della ristorazione”. “A tutto cio’ si aggiunge questa magnifica trovata di immettere una tassa di soggiorno e ticket maggiorati per i turisti accompagnati a volte anche dall’allucinante discriminazione tra residenti e non. Non e’ certo questa la strada giusta per rilanciare il turismo nel nostro Paese, anzi, la troviamo dannosa e nociva. Per questo confidiamo in un sussulto di responsabilita’, che porti a un superamento di tale decisione controproducente”.

Banche: 2 sentenze risarciscono i consumatori.

Sono due le sentenze, una del Tribunale di Lecce, l’altra del Tribunale di Cremona, che hanno riconosciuto la nullita’ dei contratti d’acquisto stipulati presso l’abitazione dei consumatori senza che venisse loro comunicato il diritto di recesso entro 7 giorni. Per questa violazione del Testo unico dell’intermediazione finanziaria entrambi i contratti sono stati annullati e le banche sono state condannate a risarcire gli associati. Secondo l’art. 30 del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria (Tuif), ogni qual volta un contratto venga stipulato fuori dalla sede della Banca, lo stesso deve contenere una apposita clausola concernente il diritto del consumatore di recedere dallo stesso entro 7 giorni dalla stipula dello stesso con conseguente scioglimento di ogni e qualsivoglia vincolo di natura economico-negoziale. Qualora tale clausola non sia prevista il contratto e’ nullo. Nel caso di specie, pur essendo stato il contratto stipulato presso l’abitazione del risparmiatore, quindi, fuori dalla filiale della banca, lo stesso non conteneva la clausola concernente il diritto di recesso.

Maria Cipparrone.


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