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“Buongiorno avvocato. Sono un pubblico dipendente ed uso spesso, per svolgere il lavoro che mi compete, la mia auto, con l’autorizzazione dell’ente, che, però, non intende rimborsarmi le spese relative alla benzina che consumo. Mi può dire se c’è una legge che vieta tale rimborso, come mi dicono i miei superiori? Grazie. P. L.”.

Con la manovra correttiva dei conti pubblici della scorsa primavera (D.L. n.78/2010 convertito in L.102/2010), il legislatore è intervenuto con una serie di disposizioni dirette a ridurre i costi degli apparati amministrativi, prevedendo, all’art.6, comma 12, che non si applicano più al personale contrattualizzato di cui al d.lgs 165/2010, gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, nonchè eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

L’art. 15 della L.836/1973 e l’art. 8 della L.417/1978 stabilivano che spettava un’indennità chilometrica quale rimborso spese di viaggio ai pubblici dipendenti autorizzati all’utilizzo del mezzo proprio per necessità di trasferimento dovuto al servizio svolto.

E’ rimasto, invece in vigore, l’art. 9 della L.417/1978 che così dispone: “Quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l’uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale.”

Pertanto, come affermato anche dalla Corte dei Conti Reg. Toscana con la delibera n.170/2010, è da ritenere che le amministrazioni possono autorizzare l’uso di mezzo proprio da parte del dipendente, senza, però, rimborso delle spese del carburante, che restano a carico del dipendente.

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