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Chi può svolgere le funzioni di conciliatore con la nuova disciplina (D.Lgs. n.28/2010)?

La
nuova disciplina introdotta con il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 in
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali, per lo svolgimento dell’attività
di mediazione e di formazione dei mediatori nel periodo
“transitorio”, cioè fino all’emanazione del
decreto ministeriale attuativo degli appositi Registro degli
organismi di conciliazione e Registro degli Enti Formatori, ha
stabilito che tutti i riferimenti al “Registro degli organismi
di mediazione” sono da intendersi come rivolti al già esistente registro degli organismi abilitati a amministrare la
conciliazione societaria, istituito con il decreto del Ministro della
Giustizia 23 luglio 2004 n. 222.

Pertanto,
attualmente, nelle controversie civili e commerciali vertenti su
diritti disponibili, gli organismi di conciliazione già
esistenti e accreditati dal Ministero della Giustizia sono abilitati
a gestire il procedimento di mediazione, e quindi, le relative
funzioni sono svolte dai conciliatori societari presso gli organismi
di conciliazione. In particolare, per svolgere il servizio di
mediazione, il conciliatore deve presentare dichiarazione di
disponibilità ad uno degli organismi di conciliazione
accreditati presso il Ministero ed ottenere l’accettazione di
tale dichiarazione di disponibilità da parte dell’organismo.
La dichiarazione di disponibilità è consentita per non
più di tre organismi (art. 6 D.M. 222/2004), salvo il caso di
chi abbia rapporti in via di esclusiva con un determinato organismo
di conciliazione abilitato.

Possono
svolgere le funzioni di conciliatore “societario” e,
quindi, le funzioni di mediatore nelle controversie civili e
commerciali per tutto il periodo transitorio:

  • un
    magistrato in quiescenza;

  • un
    professore universitario di ruolo di materie giuridiche o economiche
    anche in quiescenza;

  • un
    professionista iscritto in albi professionali di materie giuridiche o economiche da oltre 15 anni, anche
    se successivamente cancellato non per motivi disciplinari;

  • chi
    sia in possesso di una laurea almeno triennale in materia giuridica
    o economica ed abbia superato con successo un corso di formazione
    tenuto da uno degli Enti di formazione accreditati presso il
    Ministero.

Requisiti
per essere iscritti nell’elenco degli enti formatori.

Per
ottenere l’accreditamento come soggetti abilitati a tenere i
corsi di formazione per i conciliatori che non siano magistrati in
quiescenza, professori universitari di ruolo, anche in quiescenza, in
materie giuridiche o economiche o iscritti ad albi professionali in
materie giuridiche o economiche con anzianità di almeno 15
anni, anche se successivamente cancellati non per motivi disciplinari, come stabilito con decreto ministeriale, l’associazione, società o ente deve presentare
al Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli Affari di
Giustizia,
domanda che
deve recare:

1.
a
ttestazione
di impegno

a svolgere corsi di formazione per conciliatori, ciascuno per un
numero massimo di 30 partecipanti, con le seguenti caratteristiche:

-almeno
32 ore di lezione, di cui non meno di 16 ore di pratica e 4 ore per
la valutazione, con i seguenti contenuti minimi: strumenti di
risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione;
principi, natura e funzione della conciliazione; esperienze
internazionali e principi comunitari; compiti, responsabilità
e caratteristiche del conciliatore; rapporti tra conciliatore e
Organismi di conciliazione; tecniche di conciliazione; la procedura
di conciliazione; rapporti con la tutela contenziosa;

-almeno
8 ore di lezione con i seguenti contenuti minimi: le controversie di
cui all’art. 1 d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; i riti societari di
cognizione ordinaria e sommaria;

2.
a
ttestazione
di disponibilità di strutture e locali

idonei a consentire lo svolgimento dei corsi di formazione. Esibire
titolo (contratto di proprietà, locazione, comodato ecc.
oppure dichiarazione sostitutiva ex art. 47 d.p.r. 445/2000) con cui
si detiene la sede;

3.attestazione
di disporre di almeno 3 formatori che
dimostrino,
mediante idonea certificazione o con dichiarazione sostitutiva, di
essere in possesso dei requisiti di qualificazione professionale dei
conciliatori e di aver maturato
esperienza
almeno triennale
quali docenti titolari di corsi di formazione nelle materie
giuridiche o economiche (da dimostrare con certificazione originale o
con dichiarazione sostitutiva);

4.
attestazione
di impegno

a svolgere, a pena di decadenza

dell’accreditamento
,
almeno 90 ore annuali dedicate all’attività di
formazione dei conciliatori.

Erminia
Acri-Avvocato