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Illegittimi gli ‘elenchi regionali’.

La
mediazione familiare è uno strumento che si pone in
alternativa alle procedure legali tradizionali per affrontare e
gestire i conflitti coniugali, in caso di separazione o divorzio. Il
mediatore familiare è “un terzo”, neutrale e con
competenze specifiche, che, su richiesta delle parti interessate, ne
facilita la comunicazione e il confronto al fine della
riorganizzazione delle relazioni familiari, in vista o in seguito
alla separazione ed al divorzio.

Il
mediatore aiuta la coppia ad elaborare, nel rispetto delle normative
vigenti, gli accordi che meglio rispondono alle esigenze di tutti i
componenti del nucleo familiare ((affidamento dei figli, calendario
delle visite, aspetti economici e patrimoniali), al di fuori del
sistema giudiziario, al quale si ricorre solo per le omologhe degli
accordi raggiunti dagli interessati.

La
pratica della mediazione familiare è iniziata negli Stati
Uniti tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta del secolo scorso, e
si è diffusa in Europa fin dai primi anni ottanta. In
particolare, nel 1988 è nata la prima associazione di
mediatori familiari (
National
Association of Family Mediation and Conciliation Services
)
in Inghilterra, dove, negli anni novanta, con legge è stata
introdotta la mediazione familiare come intervento obbligatorio per
tutte le controversie relative a separazione e divorzio. Lo stesso
si è verificato in Francia, in Germania, in Norvegia, in
Irlanda e in altri Stati del Nord Europa.

Nel
nostro Paese, nel 1987 è nata l’associazione GeA (Genitori
Ancora) per diffondere la conoscenza e la pratica della mediazione
familiare. Da allora sono sorti, in tutta Italia, centri di
mediazione familiare e scuole per formare i mediatori familiari.
Successivamente si sono costituite alcune associazioni allo scopo sia
di raggruppare i vari mediatori familiari operanti sul territorio,
sia di diffondere la cultura della mediazione stessa, sia di
definire, in mancanza di una regolamentazione statale, i requisiti
di accesso e le modalità formative per l’acquisizione
del titolo di mediatore familiare. Alcune di queste associazioni sono
iscritte nella banca dati sulle professioni emergenti del Consiglio
Nazionale dell’Economia e del Lavoro-CNEL.

Con
l’intento di creare una certa uniformità per quanto riguarda
la formazione dei mediatori familiari in Europa, nel 1992, è
stata stipulata una convenzione tra centri di formazione appartenenti
a diversi stati europei -compresa l’Italia-, la “Carta europea
della formazione dei mediatori familiari”, che richiama il
Codice deontologico dell’A.P.M.F. –Association pour la
promotion de la mediation familiale
, associazione privata
francese da cui la Carta è stata finanziata e patrocinata.
Successivamente, nel 1996, gli stessi centri di formazione e
organismi costituenti la Carta europea hanno formato il Forum
Europeo Formazione e Ricerca in Mediazione Familiare, associazione
senza scopo di lucro, con sede a Marsiglia, di cui fanno parte
organizzazioni nazionali, regionali e locali di differenti paesi
europei, che lavorano nel campo della separazione, del divorzio e dei
conflitti familiari. Il Forum Europeo ha lo scopo, di promuovere,
sviluppare e coordinare la formazione e la ricerca nell’ambito della
mediazione familiare ed uniformare gli standard di qualità per
la pratica della mediazione familiare in Europa.


Anche
in Italia i centri di formazione alla mediazione familiare più
diffusi rispondono alle indicazioni della Carta Europea ed aderiscono
al Forum Europeo. Tuttavia, attualmente, la mediazione familiare non
è una professione regolamentata dallo Stato, mancando una
normativa che stabilisca i requisiti minimi per poterla esercitare,
sicchè essa, allo stato, può essere esercitata da
chiunque ritenga di possedere idonee conoscenze e competenze.

Eppure,
anche se con ritardo rispetto agli altri Paesi Europei, la Legge n.
54/2006, modificando l’articolo 155 del codice civile, ha introdotto
la possibilità del ricorso alla mediazione familiare
nell’ambito del procedimento di separazione e divorzio, ma
nessun provvedimento legislativo è stato adottato per definire
il profilo professionale ed il percorso formativo del mediatore
familiare.

Esistono
corsi di formazione autorizzati dalle Regioni ed erogati da agenzie
formative accreditate, diretti al conseguimento di un attestato di
qualifica professionale di Mediatore Familiare, ed alcune Regioni,
con legge, hanno istituito un “elenco regionale” dei
mediatori familiari disciplinando i requisiti per l’accesso
all’elenco stesso, travalicando, però, i limiti della potestà
legislativa regionale, come precisato dalla Corte Costituzionale con
la recentissima sentenza n.131/2010, che ha dichiarato illegittime
costituzionalmente -perchè in contrasto con il principio
fondamentale in materia di regolamento delle professioni, in base al
quale spetta esclusivamente allo Stato l’individuazione delle figure
professionali con i relativi profili e i titoli abilitanti- le
disposizioni delle leggi della Regione Lazio n.26/2008 e n.27/2008
che hanno definito la figura professionale del mediatore familiare,
quale professionista deputato a svolgere, anche su invito del
giudice, un ruolo di compiuta mediazione nei procedimenti di
separazione della famiglia e della coppia nell’interesse dei figli;
hanno disciplinato la particolare figura del coordinatore per la
mediazione familiare, istituito presso ogni ASL, con compiti diretti
a realizzare progetti di politiche efficaci a tutela della famiglia e
costituire un punto di riferimento per i tribunali e i magistrati che
si occupano di separazioni che coinvolgono figli minori; ed hanno
istituito, presso l’assessorato regionale competente in materia di
politiche sociali, l’elenco regionale dei mediatori familiari,
disciplinando i requisiti per l’accesso all’elenco stesso.

Infatti,
come ripetutamente affermato dalla stessa Corte, “la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni”
deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle
figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è
riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato,
rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli
aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà
regionale. Tale principio, al di là della particolare
attuazione ad opera di singoli precetti normativi, si configura
infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge
regionale” (sentenze n.153/06, n.424/06, n.57/07, n.138/09,
n.328/09. Inoltre, l’”istituzione di un registro professionale
e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno già,
di per sé, una funzione individuatrice della professione,
preclusa alla competenza regionale” (sentenze n.93/08,
n.138/09, n.328/09).

In
conclusione, a tutt’oggi, la legislazione statale non ha definito
la figura professionale del mediatore familiare, né stabilito
i requisiti specifici per l’esercizio dell’attività, e le
disposizioni regionali che definiscono la mediazione familiare e
disciplinano le caratteristiche del mediatore familiare ed i
requisiti per lo svolgimento dell’attività, in alcuni casi con
l’istituzione di un apposito elenco, si pongono in contrasto con la
Costituzione perchè invadono una competenza dello Stato.

Erminia
Acri-Avvocato