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Gentilissimo Avvocato Acri, leggendo i Suoi articoli sul sito lastradaweb, ho trovato molto interessante quello intitolato “Il pedone pirata”. In tale articolo, Lei cita testualmente la pronuncia (21-10-2001), secondo cui la Corte di Cassazione ha affermato che se il “pirata della strada” è il pedone, l’automobilista non è responsabile dell’accaduto, anche se lo investe sulle strisce pedonali. “Le strisce- precisa la Corte- non impongono al conducente dell’auto l’obbligo di fermarsi in ogni caso, come invece il segnale di .stop, ma solo di moderare la velocità nell’approssimarsi alle stesse”. Le sarei particolarmente grato se potesse indicarmi il numero e la data della sentenza, per una ricerca nelle banche dati, in quanto non sono riuscito a reperirla. Cordialmente, V.C.”

In caso di sinistro che si verifichi in prossimità di un attraversamento pedonale, la Corte di Cassazione, anche recentemente (sentenza n.6168/13.03.2009) ha precisato che la colpa del conducente del veicolo investitore, che si presume in base all’articolo 2054, comma 1, codice civile, non preclude l’indagine in ordine all’eventuale concorso di colpa del pedone investito, ravvisabile ove quest’ultimo abbia tenuto un comportamento pericoloso ed imprudente, sicchè, accertato il concorso di colpa tra investitore ed investito, spetta al giudice di merito individuare, nel caso specifico, i criteri di ripartizione della colpevolezza.

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza citata nell’articolo “Il pedone pirata” (n.12751/18.10.2001) è stata esclusa la responsabilità del conducente del veicolo nella produzione dell’incidente perchè -come risultato dalle prove- il pedone era apparso all’improvviso ed imprevedibilmente aveva impegnato di corsa le strisce pedonali, pertanto, il mancato avvistamento da parte del conducente del pedone è stato ascritto non all’automobilista, ma al pedone stesso.

Infatti, come precisato nella medesima sentenza <<le cosiddette “strisce pedonali” non impongono al conducente dell’auto l’obbligo di fermarsi in ogni caso, come invece il segnale di “stop”, ma solo di moderare ulteriormente la velocità, nell’approssimarsi alle stesse, di accertarsi dell’esistenza nei pressi di un pedone e di arrestarsi solo se è avvistato un pedone che si accinge ad attraversarle ovvero che le stia già attraversando. Quindi l’obbligo di arresto del veicolo, in prossimità degli attraversamenti pedonali, è strettamente connesso all’avvistamento di un pedone, che tenga un comportamento che in qualche modo lasci presumere che stia per avvalersi delle strisce pedonali per l’attraversamento. Qualora detto preventivo accertamento non sia possibile, perché l’accesso alle strisce pedonali è coperto da ostacoli (quali ad esempio altre auto parcheggiate, cartelloni pubblicitari o fermate di autobus), la velocità, che già deve essere moderata per il solo fatto della presenza della zona di attraversamento pedonale, deve ulteriormente essere ridotta, non essendo assolutamente imprevedibile che, dietro quell’ostacolo visivo, possa esservi un pedone, che si accinga ad attraversare la strada…..>>.

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