Multa valida anche senza consegna di copia del verbale.
La
multa per una violazione al Codice della Strada è valida anche
se la contestazione della violazione è stata fatta verbalmente
ed il verbale è stato notificato in un momento successivo.
Lo ha affermato la Corte
di Cassazione con la sentenza n. 24944 del 26 novembre 2009,
con cui ha accolto il ricorso della pubblica amministrazione contro
una sentenza del Giudice di Pace che aveva annullato la multa
inflitta ad un automobilista in quanto la contestazione della
violazione era stata fatta dagli agenti solo verbalmente. Ciò che occorre è che il verbale
sia poi notificato all’interessato con l’espressa specificazione del
motivo della mancata consegna della copia al momento della
contestazione dell’infrazione.
Infatti,
come già in precedenza precisato dalla stessa Corte (tra tante
v. sentenza n.14668/2008), l’operazione di accertamento delle
violazione al Codice della Strada prevede tre momenti successivi:
quello della contestazione, della verbalizzazione e della consegna
della copia del verbale.
La
contestazione deve essere immediata, sicchè essa non può essere omessa tutte le volte che sia possibile; però, secondo
l’art. 201 del codice della strada, ove l’immediata contestazione
dell’infrazione non risulti in concreto possibile, il verbale deve
essere notificato al trasgressore con l’indicazione della circostanza
impeditiva. La verbalizzazione è un’operazione distinta e
successiva rispetto alla contestazione: secondo il terzo comma
dell’art. 200 del codice della strada, copia del verbale deve essere
consegnata al trasgressore. La contestazione si deve ritenere
immediatamente avvenuta anche se la consegna del verbale non sia
contestuale – per validi motivi -, ove il trasgressore sia
stato fermato e l’agente gli abbia contestato verbalmente la
violazione commessa e lo abbia messo in grado di formulare
osservazioni a propria discolpa. Pertanto, nessuna violazione o
limitazione al diritto di difesa si può far derivare dalla
mancata immediata redazione del verbale della già avvenuta
contestazione, se il verbale è stato poi notificato al
contravventore con la precisazione dei motivi per cui gli agenti
accertatori non avevano potuto redigere apposito verbale al momento
della contestazione.
Erminia
Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
https://www.lastradaweb.it/erminia-acri/