Posted on

Niente più apparecchi ‘occultati’ e servizio affidato solo agli organi di polizia (Direttiva 14 agosto 2009 Ministero dell’Interno).

La
previsione dell’installazione di autovelox ed altri dispositivi di
controllo della velocità è volta a sensibilizzare gli
utenti della strada ad una maggiore prudenza nella guida per
garantire una maggiore sicurezza stradale. Tuttavia, nel corso degli
ultimi anni sono sorte non poche questioni sulla legittimità
delle modalità di utilizzo di questi sistemi di prevenzione e,
conseguentemente, delle multe elevate per infrazioni tramite essi
rilevate.

Pochi
mesi addietro, con la sentenza n.11131/2009, la seconda sezione
penale della Corte di Cassazione ha confermato il sequestro
preventivo nei confronti di un’impresa titolare della concessione per
il noleggio delle apparecchiature autovelox in tre Comuni della
Provincia di Cosenza, dove numerosi automobilisti erano stati multati
attraverso i rilievi di apparecchi autovelox ben nascosti all’interno
di autovetture in sosta. Ebbene, in quel caso specifico, la Corte ha
ravvisato “la sussistenza del fumus del reato di truffa”
a danno degli automobilisti, individuando il periculum in mora nei
prevedibili ulteriori esborsi illegittimi da parte degli
automobilisti tramite l’accertamento automatico della velocità
in quel modo organizzato, giacchè il privato concessionario
“ricevendo un compenso parametrato su ogni verbale di
infrazione per il quale era riscossa la relativa sanzione, era
interessato a incrementare le riscossioni”, ed ha ribadito che,
in considerazione dell’articolo 142 del Codice della strada, “le
postazioni di controllo debbano essere segnalate e ben visibili”,
inoltre, come precisato nella Circolare del Ministero dell’Interno 3
agosto 2007, è obbligatoria la segnalazione dell’apparecchio
con la necessità di una distanza di almeno 400 metri tra
cartello di avviso e postazione di controllo.

Allo scopo di rafforzare la sicurezza stradale ed affermare l’intento
della normativa in materia, che è quello di prevenire
incidenti più che reprimere, il Ministro dell’Interno, con
direttiva del 14 agosto 2009 indirizzata a tutti i Prefetti, ha
puntualizzato alcune regole per l’utilizzo degli strumenti di
c
ontrollo della velocità.

La direttiva, in particolare, prevede:

  • l’utilizzo
    delle apparecchiature di controllo della velocità esclusivamente da parte delle forze di polizia, senza possibilità
    di appalto dei servizi di accertamento a società private;

  • controlli
    periodici di funzionalità degli apparecchi;

  • obbligo
    di adeguata segnalazione delle postazioni di controllo sia fisse che
    mobili (il cartello di avviso deve essere installato ad una distanza
    congrua dal luogo in cui è collocato il dispositivo,
    dovendosi fare riferimento, per il calcolo della distanza, all’art.
    79, comma 3 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada,
    che stabilisce le distanze minime in base al tipo di strada);

  • maggiore
    tutela della riservatezza (foto e riprese video devono essere
    trattate solo da personale degli organi di polizia incaricati al
    trattamento e alla gestione dei dati);

  • rilevamento
    selettivo che consenta di sanzionare i conducenti responsabili
    dell’eccesso di velocità proporzionalmente al pericolo
    causato dalla loro condotta di guida;

  • contestazione
    immediata solo nei casi in cui sussistano tutte le garanzie per la
    sicurezza della circolazione e degli operatori;

  • coordinamento
    territoriale fra le Forze di Polizia e le Polizie locali per evitare
    la contemporanea effettuazione di più rilevamenti sul
    medesimo tratto di strada;

  • un
    osservatorio per il monitoraggio degli incidenti stradali causati
    dall’eccesso di velocità e la valutazione dell’efficacia
    delle attività di contrasto adottate nell’ottica del
    contenimento dei fenomeni di incidentalità.


Erminia
Acri-Avvocato