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Il costruttore di un edificio può riservarsi il diritto di nominare l’amministratore del condominio?

Negli
edifici di nuova costruzione, di frequente, il costruttore, unico
originario proprietario dell’edificio, si riserva il diritto di
nominare l’amministratore del condominio per un certo periodo di
tempo
– di solito un paio di anni-, facendo inserire tale
riserva nei singoli atti di vendita delle unità immobiliari
che compongono lo stabile oppure nel
regolamento condominiale contrattuale.

La
validità della riserva di nominare l’amministratore da parte
del costruttore è dubbia. Ci si chiede, soprattutto, finchè
abbia valore.

Difatti,
secondo la norma di cui all’art.1129 codice civile, la
nomina di un amministratore occorre quando i condomini siano almeno
cinque ed alla nomina dello stesso deve provvede l’assemblea.
Se questa non vi provvede la nomina è fatta dall’autorità giudiziaria,
su ricorso di uno
o più condomini.

Inoltre,
l’art.1138 codice civile stabilisce l’inderogabilità
delle disposizioni sulla nomina dell’amministratore contenute
nell’art.1129 codice civile, e la giurisprudenza ha più
volte affermato che l’inderogabilità è assoluta, sicché si tratta di disciplina che non può subire modificazioni per
volontà delle parti.

Pertanto,
l’efficacia della clausola di riserva è provvisoria,
destinata cioè ad aver valore finché non subentri la
disciplina legale, ossia fin quando i condomini non raggiungano il
numero di cinque
: in tale momento si applica l’inderogabile
disciplina legislativa che individua nell’assemblea l’unico
organo abilitato alla nomina dell’amministratore.

Quando
il numero dei condomini arriva a cinque è da ritenere nulla la
clausola, sia pur prevista nei rogiti o nel regolamento contrattuale,
che riservi l’amministrazione all’impresa costruttrice
per un dato periodo di tempo, per violazione degli artt.1129 e 1138
codice civile, e la legittimazione dell’amministratore nominato
dal costruttore viene meno senza necessità di una revoca da
parte dell’assemblea, che può, perciò, procedere
alla nomina dell’amministratore secondo la regolamentazione del
codice civile.

Erminia
Acri-Avvocato