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Niente multa all’automobilista fuori sede se manca adeguata informazione.

E’
sempre più frequente, nei grandi centri urbani, l’adozione di
provvedimenti che stabiliscono la circolazione a targhe alterne, allo
scopo di prevenire l’inquinamento atmosferico, e non è raro
che incorra ‘incolpevolmente’ nella violazione del divieto
l’automobilista fuori sede, che può non essere messo nelle
condizioni di conoscere delle misure di limitazione del traffico, in
mancanza di adeguata informazione e di sufficiente segnaletica.

La
necessità della sufficiente segnaletica, in casi simili, è stata precisata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
15769/2009, in accoglimento del ricorso di una donna contro la
sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva dato torto alla stessa
per non aver rispettato a Roma la disposizione delle targhe alterne,
stante l’informazione agli utenti della strada della limitazione
mediante i mass media.

La
motivazione adottata dal Giudice di Pace non è stata ritenuta
idonea dalla Corte perchè la ricorrente aveva dimostrato di
essere residente in altra città e, perciò,
presumibilmente ignara dei divieti alla circolazione adottati nella
città di Roma, trattandosi di disposizioni da reputarsi
eccezionali rispetto alla normativa generale del codice della strada,
la cui conoscenza è obbligatoria per tutti gli utenti di tutte
le strade, mentre il Comune di Roma non aveva dimostrato di aver
adottato tutte le possibili ed esaustive misure di informazione
affinché qualunque utente di tali strade, qualsiasi ne fosse
la provenienza, potesse conoscere la disposizione limitativa.

Nel
caso esaminato il Comune avrebbe dovuto dimostrare che l’informazione
avesse raggiunto gli utenti di più città ed avrebbe
dovuto provvedere a mettere cartelli stradali ben visibili su tutte
le vie d’accesso alla città. Mancando tale prova, la
contravvenzione è stata ritenuta annullabile.

Erminia
Acri-Avvocato